Agevolazioni

In Gazzetta le modifiche alle agevolazioni per le startup innovative

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 244 del 17 ottobre 2019) il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2019 recante modifiche al Decreto del 24 settembre 2014, riguardante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative in tutto il territorio nazionale.
Le modifiche apportate introducono semplificazioni sulle procedure di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore di startup innovative, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché ad incrementare l'efficacia degli interventi con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.
La prima sostanziale modifica riguarda l'innalzamento della percentuale d'importo del finanziamento concesso (misura Smart & Start gestita da Invitalia) che passa dal 70% all'80% delle spese ammissibili. Le startup innovative localizzate nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano oltre che di un finanziamento agevolato anche di un finanziamento a fondo perduto nella misura del 30% rispetto al 20% prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Questo significa che il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% rispetto al precedente 80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso.
Ulteriori modiche statutarie riguardano il "visto startup", il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un'impresa startup innovativa in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa, e "organismo di ricerca" che trattasi di "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze".
Il Decreto aggiorna le spese ammissibili alle agevolazioni individuando come ammissibili:
– le immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
– le immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
– i servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;
– il personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.
Inoltre sono considerate ammissibili al finanziamento anche gli importi a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite massimo del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano d'impresa valutato dal Soggetto gestore.
Non sono invece considerate ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti per la sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano" e le spese relative a imposte e tasse.
Il Decreto del 30 agosto 2019 modifica l'art. 5 del Decreto del 24 settembre 2014 in riferimento ai piani d'impresa considerando così ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things; finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Viene inoltre specificato che i piani d'impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a 1.500.000,00 euro e non inferiore a 100.000,00 euro.
Aggiornate in ultimo le modalità di erogazione del finanziamento agevolato a copertura delle spese destinate alla realizzazione del piano di impresa che avvengono su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 stati di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse. Ogni richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la fondatezza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ad ogni erogazione successiva alla prima, è necessario dimostrare l'effettivo pagamento mediante l'esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente e della documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese.

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