Agevolazioni

Manager, lo sconto segue il reddito

di Antonio Longo

I piani di incentivazione dei manager che si trasferiscono in Italia possono beneficiare dei regimi fiscali speciali per l’attrazione del capitale umano in base al luogo di produzione dei relativi redditi. Questo è il principio ricavabile dalla risposta 78/2020 di ieri con cui l’agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta su questa tematica.

Un gruppo internazionale attivo nel settore finanziario con sede a Londra ha costituito una società in Italia con l’intenzione di assumere dal 2020 alcuni manager che opereranno nel mercato italiano. I manager trasferiranno la propria residenza in Italia e potranno avvalersi, sussistendone i presupposti, del regime dei «neo-residenti» o degli «impatriati» disciplinati rispettivamente dall’articolo 24-bis del Tuir e dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Il primo prevede l’opzione per un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura di 100mila euro all’anno (per un massimo di 15 anni) su tutti i redditi di fonte estera del neo residente, a condizione che sia stato residente fuori dall’Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti. Il regime impatriati prevede, invece, la detassazione per 5 anni nella misura ordinaria del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori residenti all’estero almeno nei 2 anni precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere e lavorare in Italia per almeno due anni.

Nel caso di specie, oltre alle remunerazioni ordinarie, i manager risultano già destinatari e continueranno a beneficiare di alcuni piani di incentivazione: un piano monetario, sotto forma di premio in denaro connesso al raggiungimento di determinati obiettivi, e un piano azionario, che riconosce il diritto a sottoscrivere gratuitamente azioni del gruppo.

In generale, l’Agenzia ritiene che, in relazione a tali redditi considerati di lavoro dipendente (e quindi rilevanti per cassa), la società sarà tenuta a operare le ritenute alla fonte al momento dell’erogazione derivante dal piano monetario e quando, terminato il «vesting period», le azioni verranno trasferite gratuitamente in base al piano azionario. Tuttavia, per i manager «neo residenti» non sarà soggetta a tassazione progressiva e, quindi, a ritenuta alla fonte (in quanto inclusa nella tassazione forfettaria) la quota parte di reddito prodotta all’estero, per tali intendendosi quello che deriva dallo svolgimento dell’attività lavorativa fuori del territorio italiano (articolo 23, comma 1, lettera c, del Tuir; circolare 17/2017).

Per individuare il reddito estero occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari a maturare il diritto a ricevere le azioni ovvero la retribuzione in denaro. Quanto ai manager «impatriati», l’Agenzia ritiene che non possano fruire della ridotta tassazione i redditi derivanti dalle attività all’estero, ancorché percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è già fiscalmente residente in Italia.

La società istante dovrà quindi applicare le ritenute alla fonte in misura piena sulla retribuzione variabile collegata all’attività di lavoro estera, con l’eventuale riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero sulla medesima retribuzione. Viceversa, alla parte di retribuzione variabile riferibile all’attività lavorativa italiana potrà essere applicato il beneficio fiscale e quindi le ritenute sulla base imponibile ridotta.

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