Agevolazioni

Bloccati gli uniemens con gli esoneri per le assunzioni

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

A pochi giorni dalla scadenza della presentazione dei flussi uniemens di dicembre 2020, la procedura dell’Inps blocca quelli che contengono sia l’esonero triennale under 35 che il nuovo esonero per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dal Dl Agosto. Poiché la procedura è stata da poco aggiornata con i nuovi esoneri previsti dalla normativa emergenziale Covid, aziende e consulenti temono che il blocco discenda da un’interpretazione restrittiva in materia di cumulo dei due benefici.

L’articolo 6, comma 3, del Dl 104/2020 ha previsto la possibilità di cumulare il nuovo esonero per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni effettuate dal 14 agosto al 31 dicembre 2020, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tale principio è stato genericamente confermato dall’Inps nella circolare 133/2020, ribadendo che il nuovo esonero, in quanto totale (salvo il limite mensile di euro 671,66), è cumulabile con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il quadro normativo esistente ha portato aziende e consulenti a ritenere che il nuovo esonero, per il quale è stata in via d’eccezione riconosciuta dalla legge la piena cumulabilità, potesse essere sommato a quello del 50% per l’assunzione dei giovani under 35 regolato dai commi 100-108 dell’articolo 1 della legge 205/2017.

Tale convincimento era altresì suffragato dalla specifica precisazione contenuta nella precedente circolare 122/2020 con cui l’Inps aveva illustrato le regole di fruizione dell’esonero Sud introdotto dall’articolo 27 del Dl 104/2020, a proposito del quale, andando oltre la previsione normativa, era stato espressamente riconosciuto il diritto al cumulo con l’esonero strutturale dell’assunzione a tempo indeterminato dei giovani under 35. La stessa cumulabilità era stata ammessa con l’incentivo IoLavoro, così come previsto dal decreto Anpal del 6 febbraio 2020.

Nel tentativo di giustificare il blocco procedurale alla trasmissione del flusso di dicembre, primo in cui le aziende hanno potuto effettivamente fruire dell’esonero del decreto agosto (posto che la circolare illustrativa è del 24 novembre 2020), c’è chi sostiene che questo stop discenda da un’interpretazione restrittiva dell’istituto (non scritta), secondo cui l’esonero under 35 è per sua natura incompatibile con la contemporanea fruizione di altri benefici, così come previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 205/2017.

A questo punto è urgente un intervento chiarificatore dell’Inps, considerata la non linearità delle diverse disposizioni, in quanto, sebbene il bonus per gli under 35 sia, per previsione di legge, non cumulabile, una norma successiva, cioè l’articolo 6 del Dl 104/2020 ha previsto la generale cumulabilità del nuovo esonero con tutti gli altri benefici, senza che l’Inps nella circolare esplicativa l’abbia espressamente esclusa con riguardo all’esonero under 35.

In aggiunta, sia per l’esonero Sud che per l’incentivo IoLavoro si è, di fatto, derogato alla regola generale dell’incumulabilità dell’esonero dell’articolo 1 commi 100-107 della legge 205/2017.

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