Agevolazioni

Indennità di espansione compatibile con altri lavori

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Chi percepisce l’indennità del contratto di espansione può lavorare. Come per l’isopensione della legge Fornero, non c’è incompatibilità tra la somme che versa l’azienda al lavoratore in uscita e «eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale». Ciò significa che l’Inps, ferme restando le norme vigenti, «non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa».

A chiarirlo è la circolare 48/2021, pubblicata ieri in tarda serata dall’Istituto guidato da Pasquale Tridico che rende così operativo lo strumento, introdotto nel 2019 e modificato con la manovra 2021, rivolto ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata.

Per attivare il contratto di espansione, spiega la circolare, occorre un accordo in sede governativa e l’assenso espresso dell’interessato che sottoscrive il contratto con la risoluzione del rapporto di lavoro: il datore riconosce al lavoratore un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di impiego, così come determinato dall’Inps.

Sono previste agevolazioni: il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile viene ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore (24 mesi o 36 mesi per le aziende con oltre mille addetti), il pagamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.

Con le risorse dell’ultima manovra economica (117,2 milioni per il 2021, 132,6 milioni per il 2022, 40,7 milioni per il 2023 e 3,7 milioni per il 2024) si stima che almeno 6mila siano i lavoratori interessati allo “scivolo” verso la pensione. Come già evidenziato, ricorda ancora la circolare dell’Inps, l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo oltre che alle aziende con più di mille dipendenti, è esteso «esclusivamente per il 2021» a quelle con 250 unità (calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi) e a quelle con almeno 500 dipendenti (queste, oltre allo scivolo per lavoratori a 5 anni dalla pensione e lo “sconto” Naspi fino a 2 anni, possono attivare 18 settimane di Cig, con una riduzione dell’orario fino al 30%). Per le aziende con oltre mille dipendenti che attuano piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori in uscita, lo “sconto” Naspi si allunga di ulteriori 12 mesi.

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