Agevolazioni

La data di apertura della partita Iva cambia i calcoli

di Andrea Dili

Il computo del contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1 del decreto Sostegni risulta molto più semplice rispetto a quello dei ristori contemplati dai decreti dello scorso autunno.

Sinteticamente, per effettuare il calcolo occorrerà applicare lo specifico coefficiente dimensionale individuato dal comma 5 della norma alla differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e il fatturato medio mensile del 2020, avuto riguardo alla data di attivazione della partita Iva. In particolare, infatti, come evidenziato nella grafica a lato:

• i titolari di partita Iva attiva al 31 dicembre 2018 individueranno il fatturato medio mensile dividendo il volume del fatturato annuo per 12, sia con riferimento al 2019 che al 2020;

• i contribuenti che hanno avviato l’attività dal mese di gennaio 2019 al mese di novembre 2019 determineranno il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva per il corrispondente numero di mesi (ad esempio, in caso di apertura della partita Iva il 28 agosto 2019, dividendo il fatturato realizzato dal primo settembre 2019 al 31 dicembre 2019 per quattro mesi), mentre riguardo al 2020 dividendo il fatturato annuo per 12;

• coloro, infine, che hanno avviato l’attività dal mese di dicembre 2019 fino al 23 marzo 2021 percepiranno il contributo minimo previsto dalla norma, ovvero mille o 2mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Una volta calcolata la differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020 sarà necessario applicare all’importo ottenuto lo specifico coefficiente, variabile in relazione al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019 (o meglio nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021), ovvero:

• il 60% se esso non supera 100mila euro;

• il 50% se è maggiore di 100mila ma non di 400mila euro;

• il 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;

• il 30% se eccede 1 milione ma non 5 milioni di euro;

• il 20% se oltrepassa 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Si ricorda, infine, che la norma prevede che il contributo erogato non possa essere inferiore ai summenzionati minimi (mille e 2mila euro) né superiore al valore di 150mila euro.

Fatte queste premesse è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alla portata del nuovo intervento di sostegno: se è vero che il decreto stanzia ben 11,15 miliardi di euro per coprire finanziariamente la misura, non può non osservarsi come – rispetto all’impatto del Covid-19 su molte attività economiche – l’ammontare del contributo, generalmente corrispondente a un dodicesimo del calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto all’anno precedente, possa apparire inadeguato. In realtà, per formulare un giudizio più articolato occorre ragionare sul fatto che il modello prescelto (fondato sul parametro del fatturato) potrebbe determinare effetti diversificati, in termini di congruità del contributo, in relazione all’incidenza dei costi sull’attività svolta. È evidente, infatti, come, a parità di reddito prodotto e di perdita subita, soggetti con fatturati (e, corrispondentemente, costi) più alti beneficiano di contributi più elevati.

Tale fattispecie può essere riscontrata, con le opportune cautele, prendendo in esame i dati statistici sugli Isa relativi all’anno d’imposta 2018 (i più recenti disponibili), evidenziando, in particolare, i ricavi o compensi medi dichiarati da ciascuna categoria, grandezza approssimativamente equiparabile al fatturato, e i corrispondenti redditi medi.

Nella grafica a lato, ipotizzando un calo generale del fatturato del 40%, viene esposta l’incidenza del contributo a fondo perduto spettante sulla diminuzione del fatturato e sul reddito pre-pandemia. Se la prima grandezza non supera comunemente il 5%, è evidente come il modello, in termini di sostegno al reddito, penalizzi maggiormente le cosiddette attività “leggere”, ossia quelle con incidenza dei costi meno rilevante. Un dato di cui i successivi interventi dovranno tenere conto, nell’ottica di assicurare una maggiore equità di sistema.

L’identikit

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