Agevolazioni

Un altro mese di esenzione per le filiere di agricoltura, pesca e acquacoltura

di Francesco Giuseppe Carucci

L’articolo 19 del decreto Sostegni stanzia 301 milioni di euro al fine di estendere al mese di gennaio 2021 l’esonero contributivo introdotto per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, già riconosciuto per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Ferma restando l’aliquota di computo delle pensioni, l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda la sola quota a carico della parte datoriale. Restano dovute le quote Inail e quelle a carico dei lavoratori. Medesimo beneficio è concesso a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale. I beneficiari sono coloro che esercitano le attività rientranti nelle filiere i cui codici Ateco sono elencati nell’allegato 3 al decreto legge 137/2020.

Relativamente all’estensione del beneficio al periodo retributivo di gennaio 2021, le aziende con dipendenti in possesso di matricola Inps, avendo già versato la contribuzione dovuta entro il 16 febbraio, dovranno recuperare l’eccedenza mediante compensazione contributiva. Le aziende assuntrici di manodopera agricola, invece, potrebbero beneficiare dell’esonero in sede di versamento della contribuzione dovuta per il primo trimestre di quest’anno in scadenza il 16 settembre 2021. Nell’importo dovuto non si dovrebbe comprendere la quota datoriale.

Visto che la norma estende l’esonero soltanto al primo mese del 2021, per gli autonomi agricoli il beneficio è quantificato in un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’intero 2021. I coltivatori diretti, tenuti all’assicurazione Inail, non dovranno computare a tal fine il relativo premio e l’agevolazione dovrebbe essere riconosciuta nel primo versamento dell’anno, in scadenza il 16 luglio.

Il condizionale è d’obbligo se si tiene conto che la corretta fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di un’istanza telematica, la cui procedura, come per l’esonero disposto dall’articolo 222 del Dl 34/2020, non risulta ancora implementata sul sito Inps.

Il beneficio compete alle condizioni e nei limiti del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19.

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