Agevolazioni

Contratto di espansione: rapporti da risolvere entro il 30 novembre

di Enzo De Fusco

Il prepensionamento con il contratto di espansione è consentito a condizione che il rapporta venga risolto entro il 30 novembre 2021. È questa l’indicazione che emerge dalla circolare Inps 48/2021.

Come previsto dalla norma, esclusivamente per quest’anno, il limite minimo di unità lavorative in organico per accedere al contratto di espansione non può essere inferiore a 500. Invece il solo piano di prepensionamento, previsto dal comma 5-bis dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015, è utilizzabile anche con un organico non inferiore a 250 unità. I limiti dimensionali sono calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Il lavoratore che accede al prepensionamento ha diritto all’indennità mensile purché risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) o alle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria gestite dall’Inps (esclusi quindi i lavoratori iscritti presso altri enti previdenziali, come l’Inpgi) . IL dirigente può rientrare nel prepensionamento. Per ottenere l’indennità mensile i dipendenti devono aver manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e i sindacati aziendali e, alla data di risoluzione del rapporto, devono trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata o di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni.

L’Inps precisa che, per verificare i requisiti, bisogna tenere conto delle speranze di vita, delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento, dei periodi contributivi oggetto di riscatto e/o di ricongiunzione o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative. Tali eventi possono essere anche in corso di pagamento, purché sia stata versata la prima rata e purché venga perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto prima della liquidazione della prestazione di esodo. Il prepensionamento non è consentito se finalizzato al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi, di quota 100 e opzione donna, nonché della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

In relazione agli obblighi delle imprese, l’Inps sembra precisare che le aziende tra 250 e 499 dipendenti che accedono al prepensionamento sono comunque tenute a concordare con il sindacato nuove assunzioni. Se questo venisse confermato non sembra trovare un riscontro nella legge, poiché l’estensione a questa fascia di imprese è stata fatta «limitatamente agli effetti del comma 5-bis». Gli obblighi di assuzione, invece, sono previsti nei primi due commi.

Infine, per quanto riguarda il campo di applicazione, la nuova formulazione dell’articolo 41 prevede, quale unica condizione di accesso al contratto, la dimensione dell’organico. Quindi, sarebbe importante capire se risultino ancora applicabili le indicazioni restrittive fornite dal ministero del lavoro con la circolare 18/2019 che limita l’accesso al contratto di espansione solo alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del decreto 148/2015.

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