Agevolazioni

Professionisti iscritti alle casse penalizzati sul fondo perduto

di Andrea Dili

Con il varo del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni si chiude, almeno momentaneamente, la stagione degli strumenti di sostegno al reddito per gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni danneggiati dall’emergenza Covid-19. Per le persone fisiche titolari di partita Iva tali strumenti possono generalmente essere identificati nelle indennità e nei contributi a fondo perduto.

Se, quindi, il nuovo contributo a fondo perduto prevede le medesime condizioni di accesso per tutti gli esercenti attività economiche, va evidenziato come la legislazione precedente abbia generato una pluralità di squilibri, focalizzando il diritto al ristoro non tanto, o non soltanto, sull’effettiva perdita subita, ma piuttosto su specifiche caratteristiche soggettive dei potenziali beneficiari. Tanto sulle indennità – distribuite secondo criteri eterogenei – quanto sui contributi a fondo perduto – erogati a seconda della natura (fondo perduto di maggio, Dl Rilancio) o della tipologia (individuata con i codici Ateco, decreti Ristori) di attività esercitata.

Complessivamente, quindi, se il Dl Sostegni segna un punto di rottura con la frammentazione degli interventi declinati dai decreti del 2020 – destinando, a parità di condizioni, il nuovo contributo tanto ai soggetti che svolgono attività d’impresa quanto agli esercenti arti e professioni e ai titolari di reddito agrario e rimuovendo qualsiasi riferimento a criteri di accesso fondati sui codici Ateco – esso non è sufficiente a riequilibrare il disallineamento prodotto dalle norme precedenti.

La tabella a lato evidenzia proprio tale discordanza, mettendo in evidenza per le persone fisiche con partita Iva il divario, in termini di somme ricevute a titolo compensativo, tra imprenditori (artigiani e commercianti) con codici Ateco “agevolati” e non, lavoratori autonomi inclusi nella gestione separata Inps e professionisti iscritti alle Casse autonome – a parità di reddito pre Covid-19 e di calo del fatturato 2020 causa pandemia.

Scarto già registrato con le prime indennità (600 euro per marzo e aprile 2020) previste dal decreto Cura Italia, che per i soli professionisti iscritti alle Casse di previdenza richiedevano il possesso del requisito reddituale (non oltre 50mila euro) e successivamente ampliato dal decreto Rilancio che, relativamente al mese di maggio 2020, contemplava addirittura un triplo binario, con misure costruite incrociando una pluralità di criteri (economici, fatturato/reddito; temporali, mese/bimestre/trimestre):

• contributo a fondo perduto, proporzionale al calo di fatturato e con minimo di mille euro, per artigiani e commercianti con fatturato di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto a quello dello stesso mese del 2019;

• indennità di mille euro per professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata Inps con reddito del secondo bimestre 2020 ridotto di almeno il 33% rispetto a quello del medesimo periodo dell’anno precedente;

• indennità di mille euro per professionisti iscritti alle Casse di previdenza con reddito complessivo 2018 fino a 35mila euro ovvero fino a 50mila euro in caso di reddito del primo trimestre 2020 ridotto di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Frazionamento completato dall’adozione del criterio del codice Ateco per individuare i beneficiari dei ristori dello scorso autunno.

Il modello che ne viene fuori, quindi, non può che risultare iniquo, penalizzando maggiormente – in un quadro condizionato dai vincoli di finanza pubblica e dalla priorità di provvedere all’erogazione delle somme con tempestività – i professionisti iscritti alle Casse. I prossimi interventi, quindi, dovranno tendere a superare tali anomalie, erogando sostegni proporzionati ai danni effettivamente subiti, possibilmente costruiti su parametri fondati sul calo del reddito.

Il confronto

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