Agevolazioni

Agevolazioni e sgravi contributivi per il 2021 ancora fermi: manca il via libera Ue

di Manuela Baltolu

La legge 178/2020 ha introdotto diverse misure di riduzione delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, sostanzialmente modificando e integrando normative già esistenti.

Ad oggi, quasi tutte queste opportunità non possono essere ancora utilizzate dalle aziende, a causa della mancanza della necessaria autorizzazione da parte della Ue, in quanto tutte le misure rientrano nel temporary framework (quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19), e delle istruzioni operative Inps.

Sgravio contributivo per assunzione e stabilizzazione di under 36
I commi 10-15 della Legge di bilancio introducono, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'aumento al 100% dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione o della trasformazione non abbiano compiuto il 36mo anno di età e che non abbiano mai stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La durata aumenta a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Lo sgravio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Inoltre, la misura non si applica alle prosecuzioni di contratto di apprendistato.
Ad oggi mancano l’autorizzazione Ue e le istruzioni operative dell’Inps.

Sgravio donne
I commi 16-19 della Legge di bilancio regolamentano, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, modificando la percentuale di sgravio nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il beneficio spetta a condizione che le assunzioni realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, e che siano riferite a donne in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
•avere compiuto 50 anni di età ed essere disoccupate da oltre 12 mesi;
•essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale, attualmente approvata per il periodo 2014-2020 con decisione relativa al caso SA.38930–Italia, GU C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche;
•essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
•essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e svolgere una professione o appartenere a un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, identificati per il 2021 dal D.I. 234/2020.
L'Inps è intervenuto in proposito con ben due documenti di prassi: la circolare n. 32/2021 e il messaggio n.1421/2021.
In entrambi i casi l'istituto si esprime in maniera piuttosto estensiva rispetto alla norma, affermando che lo sgravio in questione spetta anche per le assunzioni a tempo determinato ed altresì in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Inoltre, l'istituto comunica che la misura è applicabile in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, con una durata, in questo caso, pari a 18 mesi dalla data di trasformazione del rapporto.
Ad oggi mancano l’autorizzazione Ue e le istruzioni operative Inps.

Altre agevolazioni
Le misure introdotte dalla legge di bilancio 2021, sono purtroppo in buona compagnia: abbiamo già illustrato (vedi il Quotidiano del lavoro di martedì 6 aprile 2021) i ritardi relativi all'utilizzo dell’esonero alternativo alla cassa integrazione.

Inoltre, si aggiungono a tutto ciò gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro agricolo, in vigore, nella prima stesura, da oltre un anno, ma ad oggi non utilizzabili:
• Esonero contributo per il periodo 01/2020-06/2020 (art. 222 D.L.34/2020 conv.L.77/2020, modificato dall'art.58 quater D.L.104/2020 conv.L.126/2020, Decreto Interministeriale del 15/09/2020, mess. Inps 3341/2020);
• Esonero contributo per il periodo 11/2020-12/2020 (art. 16 D.L.137/2020, art.21 D.L. 149/2020 conv. L.176/2020, nota Min. politiche agricole prot.9307811 del 11.11.2020, mess. Inps 4272/2020);
• Esonero contributo per il periodo 01/2021 (art. 19 D.L.41/2021).
Ad oggi mancano l’autorizzazione Ue e le istruzioni operative Inps.

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