Agevolazioni

Decontribuzione Sud e agenzie di somministrazione, le regole per il recupero del beneficio pregresso

L'Inps, con il messaggio numero 1914 del 13 maggio 2021, ha illustrato alle Agenzie di somministrazioni le modalità

di Cristian Valsiglio

Come recuperare la decontribuzione Sud pregressa? Lo spiega l’Inps, con il messaggio numero 1914 del 13 maggio 2021, ha illustrato alle Agenzie di somministrazioni le modalità di recupero della c.d. decontribuzione Sud pregressa relativa ai rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

Il tema dell'applicazione della decontribuzione Sud alle Agenzie di somministrazione è stato particolarmente controverso. Come noto, l'art. 27 del Dl 104/2020 ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2029 dalla Legge di Bilancio 2021.

Inizialmente, l'Inps ebbe modo di chiarire che il beneficio non fosse riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, fosse formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, dovesse rilevare la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore (mess. 72/2021 e circ. 33/2021). Tuttavia, successivamente, l'Istituto previdenziale con messaggio 1361 del 31.3.2021, modificando il proprio orientamento e valorizzando la ratio legis della disposizione agevolativa, precisò che nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Alla luce di tale considerazione se il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio spetta a prescindere dalla localizzazione della sede di lavoro dell'Agenzia; viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Con il messaggio in commento, l'INPS fornisce pertanto le istruzioni operative per il recupero del beneficio pregresso precisando che le Agenzie di somministrazioni possono recuperare, per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, le eventuali quote di decontribuzione valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l'elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell'esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021. Tale valorizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.

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