Agevolazioni

Assegno per i figli ai professionisti, check up per l’accesso

di Filippo Grandi e Paola Mancini

Come è composto il nucleo e il reddito familiare, qual è l’Isee di riferimento, come presentare la domanda per l’assegno “ponte”. Per i professionisti, inclusi quelli ordinistici, è tempo di verificare le possibilità di accedere per la prima volta alla misura temporanea di sostegno alle famiglie con figli, prevista dal Dl 79/21 e in partenza dal primo luglio.

La categoria, che ad oggi ha fruito solo parzialmente dei sussidi economici destinati alle famiglie, si aggiunge infatti ai potenziali beneficiari della misura temporanea – valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 – in attesa che dal 1° gennaio 2022 prenda il via l’assegno unico e universale, destinato a diventare il principale strumento di sostegno per famiglie con figli fino a 21 anni, a prescindere dalla tipologia di reddito del nucleo.

Il primo passaggio

La prima verifica riguarda il reddito compessivo del nucleo familiare. Se oltre il 70% del reddito complessivo del nucleo proviene da lavoro dipendente si devono richiedere gli assegni al nucleo familiare (Anf) e non l’assegno ponte. Al di sotto di questa percentuale, fatti salvi gli altri due requisiti di base – quello di cittadinanza, soggiorno e residenza e quello del pagamento delle imposte in Italia – il nodo principale da sciogliere per l'accesso all’assegno ponte è il valore dell’Isee, che deve essere inferiore a 50mila euro. Al pari dell'allargamento della platea ai professionisti (e in generale degli autonomi), il ricorso all’Isee è la novità che differenzia l’assegno ponte dagli Anf, per i quali si fa riferimento al “solo” reddito familiare lordo.

Le informazioni per l’Isee

Molte, e spesso complesse da ricostruire, le informazioni richieste per il calcolo . Si parte dalla fotografia del nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione: in linea generale, ai fini della dichiarazione Isee il nucleo viene considerato composto dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi. Un concetto diverso rispetto a quello del nucleo familiare per ottenere gli Anf, dove viene considerato il coniuge (anche non convivente) ma non il convivente di fatto, seppur nello stato di famiglia, a meno che sia stato stipulato un “contratto di convivenza”. Così anche la situazione di genitori conviventi ma non coniugati: in questo caso solo uno dei due farà parte del nucleo familiare Anf insieme ai figli, previa autorizzazione rilasciata dall’Inps (con mod. ANF 43).

Nel caso, quindi, di una famiglia dove entrambi i genitori, non coniugati, risiedono con due figli naturali legalmente riconosciuti, il nucleo familiare sarà di quattro soggetti ai fini dell’assegno ponte (anche senza legame coniugale tra i genitori) mentre sarà di tre per gli Anf: solo uno dei genitori deve attivarsi per chiedere gli assegni e la capacità economica del genitore non richiedente (anche in presenza di redditi alti) è irrilevante. Mentre ai fini dell’assegno unico è indifferente chi, tra i genitori, presenterà la domanda.

Una volta identificato il nucleo familiare si passa a determinare l’Isee. I lavoratori autonomi, siano essi liberi professionisti, titolari di impresa individuale o soci di società, dovranno indicare nel quadro relativo al patrimonio mobiliare al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della richiesta, con modalità di calcolo diverse a seconda che la contabilità sia ordinaria o semplificata (o meglio che sia obbligatoria o meno la redazione del bilancio), il valore dell’azienda posseduta, della quota di partecipazione o il valore dello studio professionale. Dati che si aggiungono alle informazioni standard previste per il calcolo dellIsee.

La domanda

Se l’Isee sarà inferiore ai 50mila euro, il professionista potrà inviare l’istanza all’Inps per ottenere l’assegno direttamente sul proprio conto corrente. Ma per le modalità operative si attende una prossima circolare Inps (si veda a fianco).

Nel caso di regime di affido condiviso dei figli, l’accredito potrà avvenire sul conto di ciascun genitore, in misura pari al 50 per cento. In questa fase transitoria restano cumulabili con l’assegno ponte le altre misure esistenti, quali le detrazioni per figli a carico, il bonus bebè e il premio alla nascita di 800 euro.

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