Agevolazioni

Agevolazioni contributive per chi assume addetti in Cigs

A prevederlo sono l’articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993, convertito nella legge 236/1993, e l’articolo 24-bis del Dlgs. 148/2015, introdotti nell’ordinamento in due diversi momenti storici e di differente portata economica

di Mauro Marrucci

L’assunzione di lavoratori in Cigs permette la fruizione di agevolazioni contributive per i datori di lavoro privati. A prevederlo sono l’articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993, convertito nella legge 236/1993, e l’articolo 24-bis del Dlgs. 148/2015, introdotti nell’ordinamento in due diversi momenti storici e di differente portata economica. La prima disposizione è rivolta ai soggetti datoriali, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, i quali procedano all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori - dipendenti di aziende che fruiscono della Cigs da almeno 6 mesi continuativi - beneficiari del trattamento di integrazione salariale per un periodo di 3 mesi, anche non continuativi.

Nella circostanza, sui presupposti dell’articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, è concesso un beneficio consistente nella riduzione dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti e per la durata di 12 mesi. Resta ferma la contribuzione dovuta dal dipendente. In assenza di prassi da parte dell’Inps, si ritiene abolita la provvidenza economica di cui all’articolo 8, c. 4, legge 223/1991 - abrogato dalla legge 92/2012 - individuata nella concessione del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’articolo 24-bis, c. 6, del Dlgs. 148/2015, stabilisce invece che i datori di lavoro privati che assumono lavoratori destinatari dell'assegno di ricollocazione ivi previsto, possono beneficiare di un'agevolazione, pari all'esonero del 50% dei contributi complessivi a proprio carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.In particolare, il beneficio è riconosciuto per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 12 mesi per quelle con contratto a termine. In caso di rapporto part-time l’esonero deve essere rapportato all'orario di lavoro ridotto. Rientrano nell'agevolazione anche le assunzioni a scopo di somministrazione e i rapporti di apprendistato mentre ne restano esclusi quelli di lavoro domestico, di lavoro intermittente e le prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, Dl 50/2017.

La provvidenza è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote contributive nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, con l'esclusione di alcune aliquote minori, come stabilito dall’Inps con la circolare 77/2020.Entrambe le agevolazioni sono soggette al rispetto dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni di cui all’articolo 31 del Dlgs. 150/2015 oltre che delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo 1, c. 1175, legge 296/2006 (rispetto della normativa in materia di DURC, della contrattazione collettiva leader e dell'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro).

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