Agevolazioni

Per badanti e sostituti maternità primi aiuti ai datori di lavoro da Cassacolf

di Valentina Melis

Aiuti per pagare la badante a chi diventa non autosufficiente e per sostituire l’assistente familiare che va in maternità. L’aumento dei contributi da versare a Cassacolf, dal 1° gennaio di quest’anno - scattato con il rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico, nel 2020 - porta in dote una serie di prestazioni, per la prima volta, anche a vantaggio dei datori di lavoro.

Dal 1° luglio sono entrati in vigore, infatti, il rimborso per i costi della badante da 300 euro al mese per chi diventa non autosufficiente (disponibile per 12 mesi) e l’indennità una tantum da 300 euro per aiutare le famiglie a pagare un sostituto quando la colf, la baby sitter o la badante vanno in maternità. Sono state poi prorogate fino al 31 ottobre le prestazioni a favore dei lavoratori domestici introdotte per far fronte agli effetti della pandemia di Covid 19.

I contributi da versare a Cassacolf, per tutti coloro che applicano il Ccnl siglato da Fidaldo e Domina con Cgil, Cisl, Uil e Federcolf, sono passati da tre a sei centesimi per ciascuna ora lavorata nel trimestre (due centesimi a carico del lavoratore e quattro centesimi a carico del datore). Il nuovo Ccnl chiarisce che, per la quota a carico del datore, i contributi di assistenza contrattuale hanno natura retributiva: quindi chi non li versa, in aggiunta ai contributi Inps, rischia di vederseli chiedere un domani dal lavoratore. Oggi, su 920mila lavoratori domestici regolari censiti dall’Inps, quelli iscritti a Cassacolf sono, infatti, solo 400mila (c’è quindi chi non versa i contributi a Cassacolf in aggiunta a quelli dovuti all’Inps, e chi applica contratti diversi da quello siglato da Fidaldo e Domina).

Le indennità per i datori

Il datore di lavoro domestico che diventa non autosufficiente può accedere al rimborso spese da 300 euro al mese per coprire almeno parzialmente i costi di una badante. C’è un requisito particolarmente restrittivo, però: l’iscrizione a Cassacolf deve essere avvenuta quando il beneficiario aveva meno di 67 anni, ed era ancora autosufficiente (in una logica simile a quella assicurativa). Quindi, in pratica chi oggi ha già compiuto 67 anni e non è mai stato iscritto a Cassacolf, anche se diventa non autosufficiente, non può avere il contributo. «È un requisito selettivo - ammette Alessandro Lupi, vicepresidente di Cassacolf - stabilito per ragioni di sostenibilità finanziaria della misura. Lo consideriamo un punto di partenza, che alla lunga non rappresenterà più un problema. In sostanza - aggiunge - basta che l’anziano sia stato già presente nell’anagrafica di Cassacolf, anche versando contributi per un altro lavoratore domestico». L’altro requisito richiesto è aver versato i contributi a Cassacolf, con continuità, nei quattro trimestri precedenti.

Appare più facile accedere al l’aiuto una tantum da 300 euro per coprire (in parte) le spese di sostituzione della lavoratrice domestica che va in maternità. Ovviamente, il sostituto deve essere assunto in regola. «Questa misura - spiega ancora Alessandro Lupi - nasce con la finalità di favorire rapporti di lavoro regolari, anche se di breve durata, evitando che la famiglia ricorra a sostituzioni in nero». Si stima infatti che i 920mila lavoratori domestici censiti dall’Inps rappresentino solo la metà di quelli in servizio presso le famiglie.

Gli aiuti ai lavoratori

Si potranno chiedere fino al 31 ottobre le indennnità per i lavoratori domestici colpiti dal Covid o costretti a restare in quarantena, per le quali Cassacolf ha stanziato sette milioni di euro. Fino a giugno 2021, le pratiche di rimborso relative a queste prestazioni sono state 6mila. Oltre a una indennità di mille euro per chi è ricoverato in ospedale a causa del Covid, è particolarmente utile per i lavoratori domestici l’indennità da 30 euro al giorno, fino a 10 giorni, per coprire i periodi di assenza dovuti al Covid. Il lavoratore domestico colpito dal virus, infatti, se supera 15 giorni di malattia (retribuita), resta scoperto, economicamente, per gli altri giorni di assenza. L’indennità può coprire quindi, almeno in parte, la retribuzione persa nel mese del Covid. La domanda va presentata entro 12 mesi dal contagio.

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