Agevolazioni

Cumulabili tre sconti sull’imponibile

di Cristian Valsiglio

Il lavoratore “controesodato” potrà accedere, tramite opzione, alle agevolazioni dei rimpatriati per altri 5 anni. Questa è la principale indicazione espressa dall'Agenzia delle entrate con l’interpello 594/2021, che conferma quanto già affermato dalla direzione regionale Lombardia dell’Agenzia.

Il tema trattato è collegato al filone delle agevolazioni fiscali previsti dallo Stato per favorire il rientro in Italia di lavoratori che hanno avuto un'esperienza lavorativa all'estero. In sostanza il lavoratore che ha usufruito dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge 238/2010 e che ha optato per il regime agevolativo dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 potrà altresì optare per l'ulteriore beneficio previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Quest'ultima agevolazione consiste nell'applicazione della tassazione al 50% del reddito imponibile per 5 anni in presenza di almeno un figlio minorenne ovvero di aver acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni l'agevolazione prevede un reddito esente nella misura del 90%. Per l'amministrazione finanziaria l'ulteriore opzione non è consentita per: gli sportivi professionisti; coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; cittadini italiani, rientrati alla data del 29 aprile 2019, non iscritti all'Aire; cittadini extra-comunitari.

Ai fini operativi l'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo del periodo d'imposta precedente se il lavoratore ha un figlio minorenne o è diventato proprietario in Italia di immobile di tipo residenziale.

Il contributo da pagare si riduce al 5% se il lavoratore ha tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tale motivo l'Agenzia delle entrate ritiene che l'opzione non sia consentita ai contribuenti che svolgono un'attività che comporta la produzione di reddito d'impresa nel territorio dello Stato.

Il versamento del predetto contributo deve avvenire tramite F24 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione ai sensi del decreto 147/2015.

Il primo termine utile, per coloro che hanno concluso la predetta agevolazione al 31 dicembre 2020, è stato spostato al 30 agosto 2021, termine ormai tuttavia trascorso.

Per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, l'opzione deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro. A questo punto il datore di lavoro potrà operare le ritenute fiscali al lavoratore sul 50% (o sul 10%) dell'imponibile.

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