Agevolazioni

Domande al via dal 4 ottobre ma l’importo può diminuire

di Gianluca Dan

Il credito d’imposta sanificazione per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 nominalmente è pari al 30% delle spese sostenute con un massimale fissato a 60mila euro per ciascun beneficiario.

Ma l’ammontare effettivo verrà calcolato dalle Entrate sulla base dei dati che verranno comunicati dai singoli beneficiari attraverso le domande a partire dal 4 ottobre e fino al 4 novembre prossimo.

Il direttore dell’agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 191910/2021 del 15 luglio 2021 che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei Dpi oltre ad approvare il modello di comunicazione e le relative istruzioni.

La domanda

La comunicazione delle spese estive di sanificazione dovrà essere inviata, direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato, nel periodo dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. La comunicazione, da inviare solo con modalità telematiche mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate o tramite gli appositi canali telematici dell’Agenzia, dovrà riportare le spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Le spese dovranno essere rendicontate secondo il criterio di cassa in quanto l’articolo 32 del decreto Sostegni-bis utilizza la locuzione «spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021» ai fini dell’imputazione delle stesse.

Pertanto anche i professionisti, come gli altri beneficiari dell’agevolazione, dovranno far riferimento alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a agosto 2021, con pagamenti effettuati sia nel mese di agosto che nel successivo mese di settembre, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel mese di agosto (ultimo agevolato nella versione estiva).

La percentuale del bonus

L’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile sarà reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021.

Se a consuntivo le richieste dovessero superare il plafond disponibile, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, verrà calcolata in rapporto alle risorse disponibili con una corrispondente riduzione della percentuale spettante. Come peraltro è già accaduto nella precedente versione della stessa agevolazione.

L’utilizzo

Il tax credit sanificazione, versione estiva, sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021 in quanto la norma fa riferimento al periodo d’imposta di sostenimento della spesa che per i lavoratori autonomi coincide sempre con l'anno solare. Potrà però essere utilizzato anche prima in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo che dovrà essere emanato al massimo entro il 12 novembre 2021.

La prima scadenza utile per la compensazione dovrebbe quindi essere quella del 16 novembre.

Il tax credit non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non si applicano i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a due milioni dal Dl Sostegni-bis).

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