Agevolazioni

Bonus Ristori richiedibile solo se si restituisce lo sconto del decreto 104

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio n. 3745/2021 di ieri, l’Inps torna sul tema relativo all’esonero concesso dal decreto Ristori (Dl 137/20) ai datori di lavoro che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.

La necessità di rivisitare l’istituto nasce dalla modifica apportata dalla legge di conversione al decreto 137, che ha inserito nella norma di riferimento la possibilità di rinunciare all’esonero previsto dalla legge 104/20 anche solo per alcuni lavoratori a favore dell’altro esonero previsto dal decreto 137. L’Inps evidenzia che la legge di conversione è entrata in vigore il 25 dicembre 2020 e che, a quella data, molti datori di lavoro avevano già chiesto e fruito dell’esonero contributivo ex lege 104, inibendosi la possibilità di accedere alla facilitazione messa in campo dal Dl 137/20.

In questo contesto, l’ente di previdenza offre la possibilità alle aziende che hanno beneficiato per intero dell’esonero del decreto 104, di ripensarci e di rinunciare a una parte del beneficio. L’Inps chiarisce che la rinuncia può riguardare anche un solo lavoratore. Così facendo si riapre, per tali datori di lavoro, la possibilità di applicare il secondo esonero (ex Dl 137/20). Se il ripensamento riguarda un solo lavoratore, la quota di esonero è pari ai contributi sgravati riferiti al mese cui si rinuncia; il dipendente interessato lo individua l’azienda.

Il messaggio in commento viene diffuso a distanza di molto tempo rispetto alla questione regolamentata e giustamente l’istituto di previdenza si sofferma sulla prescrizione del diritto. Su questo specifico punto, tuttavia, il passaggio non appare molto chiaro. Infatti, mentre da un lato, in maniera puntuale, si afferma che la norma non prevede termini decadenziali per la rinuncia all’esonero, dall’altro l’estensore del documento sostiene che il ripensamento riapre la porta ai trattamenti previsti dal Dl 137/20 affermando altresì: «sia trattamenti di integrazione salariale che esonero».

Non è possibile condividere la tesi sostenuta, vale a dire che si possa riaprire la possibilità di essere riammessi agli ammortizzatori sociali ex Dl 137/20. Ciò in quanto la normativa emergenziale ha previsto un termine decadenziale specifico e che, allo stato, è abbondantemente superato. Di contro, dunque, si deve sostenere che la portata del messaggio in rassegna, vada riferita - solo ed esclusivamente – all’esonero.

Va sottolineato che la rinuncia riferita a un solo lavoratore, permette la riammissione all’esonero rapportato alle ore di cassa fruite nel mese di giugno 2020 per tutti i lavoratori interessati.

La restituzione del primo esonero è l’unica via consentita per riaprire la riammissione alla seconda facilitazione. In mancanza della rinuncia, resta ferma l’impossibilità di accedere contemporaneamente a entrambe le agevolazioni.

Nella parte finale del messaggio, l’Inps illustra le modalità di compilazione del flusso Uniemens. Per i datori di lavoro privati viene istituito il nuovo codice “M903”, che dovrà essere usato nei flussi di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021 per la restituzione dell’esonero ex Dl 104/20.

Nel documento
Il chiarimentoSecondo l'Inps i datori di lavoro hanno chiesto l'esonero contributivo previsto dal Dl n. 104/2020, per accedere a quello previsto dal Dl n. 137/2020 dovranno restituire quanto già ricevuto

La proceduraPer i datori di lavoro privati viene istituito il nuovo codice “M903”, che andrà usato nei flussi di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021 per la restituzione dell'esonero ex decreto 104

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