Agevolazioni

Bonus per l’assunzione di donne svantaggiate: semaforo verde dalla Ue

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Via libera della Commissione europea all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. L’agevolazione riguarda anche la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. Lo rende noto il ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Lo sdoganamento di Bruxelles, tuttavia, non consente ancora alle aziende di fruire dell’aiuto. Per questo servono ulteriori istruzioni dell’Inps. In realtà, l’Istituto è già intervenuto per due volte sull'argomento, dapprima con la circolare 132/21 e successivamente con il messaggio 1421/21, ma per dare la possibilità ai datori di lavoro di avvalersene, servono ulteriori istruzioni operative.

Questo tipo di assunzione agevolata è stata introdotta dall’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021 (n. 178/2020). Non si tratta di una nuova fattispecie in quanto viene ripescato un esonero già previsto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2012. Rispetto alla previsione originaria, tuttavia, si eleva la percentuale di riduzione dei contributi che dal 50% diventa totale, a valere per il biennio 2021-2022 ma con un tetto di 6mila euro annui.

Il rimando alla norma di 9 anni fa delimita l’ambito di applicazione dell’aiuto, Infatti, portatrici della facilitazione non sono tutte le donne ma solo quelle di qualsiasi età: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni che possono ricevere i fondi strutturali Ue; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti in settori che presentano un’accentuata disparità occupazionale di genere; ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rientrano tra le agevolabili anche le assunzioni di donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.

Riguardo al requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito, si trova in tale situazione chi, nel periodo di osservazione (6 o 24 mesi), non ha avuto un lavoro subordinato di almeno 6 mesi o un rapporto di co.co.co oppure autonomo con un reddito annuo superiore rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro.

Con riferimento alle assunzioni a termine, l’Inps ha specificato che la situazione di svantaggio va verificata alla data di assunzione; ma se si vuole usufruire della facilitazione per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto il beneficio per la precedente assunzione a termine, il momento della verifica della sussistenza della condizione è la data della trasformazione. I datori potranno contare sull’aiuto per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato. L’incentivo si riduce a 12 mesi se si assume a tempo determinato (proroghe comprese). Qualora la stabilizzazione riguardi un rapporto a termine già agevolato, l’azienda può proseguire nell’applicazione dello sgravio sino a un massimo di 18 mesi.

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