Agevolazioni

Tamponi, tutte le spese possono accedere al bonus sanificazione

di Gianluca Dan

Chiarimenti al fotofinish sul credito d’imposta per la sanificazione estiva. La circolare 13/E/2021 arriva, infatti, a ridosso dalla scadenza di domani 4 novembre per l’invio delle comunicazioni delle spese agevolabili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto.

In particolare le Entrate ricordano che l’articolo 32 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute , come anticipato, nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Tra le spese per la «somministrazione di tamponi» l’Agenzia ricomprende tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, eccetera), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Le Entrate ricordano che il tax credit spetta anche per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento diversi da quelli di ordinaria manutenzione e pulizia purché qualificabili come attività di sanificazione. Sono così agevolabili gli interventi finalizzati ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (circolare 25/E/2020).

Non sono invece agevolabili le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

In merito all’utilizzo del credito viene confermata l’interpretazione riportata su queste pagine: il bonus sanificazione estivo non è cedibile. Pertanto l’utilizzo del tax credit dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta o in compensazione partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale spettante che verrà comunicata entro il prossimo 12 novembre.

Si attende ora l’effettiva percentuale determinata in rapporto alle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro, e il codice tributo da utilizzare per la prima scadenza utile che dovrebbe essere quella del 16 novembre.

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