Agevolazioni

Il bonus under 36 non è cumulabile con altri incentivi

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Le procedure per fruire dell’esonero contributivo under 36 sono state fornite dall’Inps con il messaggio 3389 del 7 ottobre: con questo atto, i datori di lavoro che nel frattempo avevano già realizzato assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato incentivate, potranno recuperare le quote riferite ai mesi pregressi con i flussi Uniemens di competenza dei mesi di ottobre e novembre 2021. Questa possibilità era, peraltro, consentita anche sulle denunce del mese di settembre.

In queste ipotesi, nella denuncia stessa, andrà ripetuta la sezione «InfoAggcausaliContrib» per tutti i mesi di arretrato.

Per esporre il beneficio spettante i datori devono valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», elemento «InfoAggcausaliContrib» i seguenti elementi: in «CodiceCausale» va riportato il valore «GI36» («Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge 178/2020»; invece, in «IdentMotivoUtilizzoCausale» deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.

A differenza di quanto appena descritto, per quanto riguarda i datori di lavoro che hanno attivato assunzioni o trasformazioni agevolate in una sede ovvero in un’unità produttiva situata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nell’elemento «CodiceCausale» va indicvato il valore «GI48», avente il significato di «Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge 178/2020».

Per quanto riguarda le aziende agricole e i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica che hanno realizzato assunzioni incentivate, occorre seguire le istruzioni fornite rispettivamente ai punti 3 e 4 del messaggio 3389.

L’incumulabilità con altri bonus

Particolare attenzione va anche posta alla fruizione di altre agevolazioni o esoneri. Così, se l’azienda sta già godendo dell’esonero della contribuzione al 50% prevista dalla legge di Bilancio 2018 (il cosiddetto incentivo Geco) e intenda accedere – sussistendone i requisiti richiesti – al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione prima di poter applicare il nuovo esonero.

Inoltre, l’esonero contributivo della legge 178/2020 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi: ad esempio – secondo quanto chiarito dall’Inps – non se ne può beneficiare contemporaneamente all’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012) né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne “svantaggiate” (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 178/2020).

Allo stesso modo, non è possibile usufruire, per gli stessi lavoratori, della decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 178/2020.

L’esonero under 36 riguarda le assunzioni e le trasformazioni agevolate effettuate nell’arco del 2021: per l’anno prossimo la fruizione è nuovamente condizionata all’autorizzazione da parte della Commissione europea: il via libera dell’Inps sarà diffuso solo all’esito di quest’ultima.

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