Agevolazioni

Indennità speciale per i portuali sardi

di Manuela Baltolu

La legge 106/2021, di conversione del Dl 73/2021, ha aggiunto all'articolo 9-bis del Dl 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, il comma 2-bis che prevede la possibilità di percepire, in alternativa alla Naspi, l'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 92/2021, per i lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti della Regione Sardegna in cui almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri, e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

Tale indennità è pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria spettante ai lavoratori operanti nei porti su citati, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020; l'importo comprende gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuto per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Il beneficio in esame spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

In caso di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma, dovrà essere comunicato il reddito presunto ai fini della verifica della conservazione dello stato di disoccupazione, che non dovrà superare 8.145 euro annui per il lavoro subordinato o parasubordinato, e 4.800 euro annui per il lavoro autonomo, pena la decadenza del diritto alla misura. I periodi di percezione dell'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

L'indennità in questione potrà essere erogata per il periodo 25 luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (ovvero dalla data di entrata in vigore della disposizione introdotta dalla legge 106/2021); tale erogazione comporterà la sospensione della Naspi fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.

Per poter beneficiare della misura, i soggetti interessati dovranno presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita istanza, di cui all'allegato 1 alla circolare Inps 171 del 12 novembre 2021, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità, a mezzo Pec al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it, indicando nell'oggetto: "Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, Dl 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna".

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