Bonus donne svantaggiate: resta il perimetro selettivo
Sale al 100% lo sgravio ma solo per disoccupate da tempo o in aree sfavorite. L’ingresso deve realizzare per l’azienda un incremento occupazionale netto
Il bonus per assumere donne svantaggiate ha trovato le istruzioni operative, anche se il perimetro delle potenziali beneficiarie resta ristretto. Lo sgravio contributivo fino a 6mila euro annui potenziato dalla legge di Bilancio 2021 per quest’anno e per il prossimo - portato dal 50% al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - vale per contratti a tempo indeterminato, a termine, o per stabilizzare rapporti di lavoro. In seguito alla decisione del 27 ottobre 2021 della Commissione Ue, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero, l’Inps ha pubblicato il 5 novembre il messaggio 3809, fornendo ai datori di lavoro le ultime indicazioni. L’Istituto era già intervenuto su questo sgravio con la circolare 32/2021 - dettando le prime indicazioni per gestire gli adempimenti connessi - e con il messaggio 1421/2021, chiarendo le tipologie di rapporti di lavoro incentivabili.
Il perimetro
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo, mentre non è attivabile nella Pa e nelle imprese del settore finanziario. Le lavoratrici da assumere devono essere donne svantaggiate che appartengono alle seguenti categorie:
con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (come Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, oltre ad alcuni comuni del Centro-Nord) senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
La durata
L’esonero contributivo ha una durata variabile: fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; per complessivi 18 mesi nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a temine già agevolato.
L’applicazione
La condizione di “svantaggio” della lavoratrice deve sussistere alla data dell’assunzione o trasformazione per la quale si intende richiedere il beneficio. Con il messaggio 1421, l’Inps ha precisato che lo sgravio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione) e spetta anche in caso di proroga effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite totale di 12 mesi.
L’incentivo vale per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (per il 2022 si dovrà però attendere l’autorizzazione della Commissione Ue) ed è pari - ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 6mila euro annui. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.
Per accedere al beneficio, devono sussistere alcuni requisiti: regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; applicazione dei principi generali sugli incentivi all’occupazione (articolo 31 del Dlgs 150/2015). L’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Occorre infine rispettare il Temporary Framework (le regole europee sugli aiuti di Stato per l’epidemia di Covid-19).
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