Agevolazioni

Bonus donne svantaggiate: resta il perimetro selettivo

Sale al 100% lo sgravio ma solo per disoccupate da tempo o in aree sfavorite. L’ingresso deve realizzare per l’azienda un incremento occupazionale netto

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il bonus per assumere donne svantaggiate ha trovato le istruzioni operative, anche se il perimetro delle potenziali beneficiarie resta ristretto. Lo sgravio contributivo fino a 6mila euro annui potenziato dalla legge di Bilancio 2021 per quest’anno e per il prossimo - portato dal 50% al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - vale per contratti a tempo indeterminato, a termine, o per stabilizzare rapporti di lavoro. In seguito alla decisione del 27 ottobre 2021 della Commissione Ue, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero, l’Inps ha pubblicato il 5 novembre il messaggio 3809, fornendo ai datori di lavoro le ultime indicazioni. L’Istituto era già intervenuto su questo sgravio con la circolare 32/2021 - dettando le prime indicazioni per gestire gli adempimenti connessi - e con il messaggio 1421/2021, chiarendo le tipologie di rapporti di lavoro incentivabili.

Il perimetro

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo, mentre non è attivabile nella Pa e nelle imprese del settore finanziario. Le lavoratrici da assumere devono essere donne svantaggiate che appartengono alle seguenti categorie:

con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (come Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, oltre ad alcuni comuni del Centro-Nord) senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La durata

L’esonero contributivo ha una durata variabile: fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; per complessivi 18 mesi nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a temine già agevolato.

L’applicazione

La condizione di “svantaggio” della lavoratrice deve sussistere alla data dell’assunzione o trasformazione per la quale si intende richiedere il beneficio. Con il messaggio 1421, l’Inps ha precisato che lo sgravio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione) e spetta anche in caso di proroga effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite totale di 12 mesi.

L’incentivo vale per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (per il 2022 si dovrà però attendere l’autorizzazione della Commissione Ue) ed è pari - ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 6mila euro annui. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.

Per accedere al beneficio, devono sussistere alcuni requisiti: regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; applicazione dei principi generali sugli incentivi all’occupazione (articolo 31 del Dlgs 150/2015). L’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Occorre infine rispettare il Temporary Framework (le regole europee sugli aiuti di Stato per l’epidemia di Covid-19).

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