Agevolazioni

Incentivo all'autoimprenditorialità destinato alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, le condizioni per l'esenzione

di Antonio Carlo Scacco

La legge 160/2019 ha stabilito la non imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI purché destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Dopo le precisazioni diffuse con provvedimento direttoriale della Agenzia delle entrate del 17 giugno scorso, anche l'INPS, con circolare n. 178 del 26 novembre 2021, illustra le modalità attuative della norma.
Circa il regime fiscale ordinariamente applicabile all'incentivo all'autoimprenditorialità, l'INPS aveva chiarito (messaggio 20 settembre 2010, n. 23542, pr. 3) che ai trattamenti in unica soluzione come quello indicato si applica il regime fiscale della tassazione separata con assoggettamento, in mancanza di redditi imponibili nei due anni precedenti a quello in cui i trattamenti stessi sono percepiti, dell'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito secondo quanto stabilito dall'art. 21, co. 3, del TUIR (la NASpI anticipata, in quanto trattamento sostitutivo della retribuzione, è imponibile ai fini Irpef). Da notare in proposito come, nella circolare 94/2015 (pr. 2.9.a), l'Istituto previdenziale avesse indicato come, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una cooperativa, il lavoratore fosse tenuto ad utilizzare "tutto" l'incentivo per la suddetta sottoscrizione, instaurando con la medesima cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell'art. 1 della legge 142/2001.
Il citato provvedimento direttoriale ha precisato che, ai fini della non imponibilità dell'importo erogato destinato alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, in deroga ai criteri ordinari, il lavoratore è tenuto ad allegare alla domanda di richiesta la attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica. Il lavoratore è altresì tenuto a produrre lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà del richiedente di destinare l'intero incentivo al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione. Nella circolare 178/2021, l'INPS conferma la necessità di tutta la descritta documentazione, da allegare alla domanda di richiesta del beneficio, in assenza della quale non si potrà fruire dell'esenzione fiscale. Precisazione importante riguarda il caso del beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata che si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione. In tale evenienza il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della intera anticipazione, a meno che il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota. In quanto esente da imposizione, la anticipazione non sarà assoggettata dall'INPS a ritenute alla fonte, ma l'Istituto sarà tenuto a rilasciare certificazione unica al percettore.

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