Agevolazioni

Assunzioni di lavoratori in esubero con bonus e contratto di apprendistato

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nel quadro degli interventi in materia di lavoro contenuti nel disegno di legge di Bilancio 2022, spiccano una serie di misure con cui l’Esecutivo - attraverso politiche di sostegno al reddito da una parte e di incentivi occupazionali dall’altra - si prefigge di favorire le transizioni occupazionali.

Vanno in questa direzione sia la previsione di specifici trattamenti di Cigs (12 mesi al massimo, in deroga ai limiti di durata complessiva) finalizzati al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero dipendenti da aziende che occupano più di 15 addetti (articolo 22-ter del Dlgs 148/15), sia l’introduzione di un incentivo economico per i datori di lavoro che assumono i suddetti lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria. Questi ultimi, inoltre, dal 1° gennaio 2022, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti anagrafici (massimo 29 anni di età) previsti per questa particolare tipologia contrattuale.

Invero, le due facilitazioni appena descritte non rappresentano vere e proprie novità. Si tratta, infatti, di misure che mutuano analoghe disposizioni precedenti previste da vecchie disposizioni.

In particolare, riguardo all’incentivo occupazionale (articolo 81 del Ddl Bilancio 2022), l’attuale stesura della norma prevede che ai datori privati i quali assumono con contratto a tempo indeterminato (e si ritiene anche a tempo pieno) lavoratori beneficiari del trattamento Cigs di cui sopra (articolo 22-ter, Dlgs 148/15) sia concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% della Cigs residua cui il lavoratore avrebbe avuto titolo a percepire se non fosse stato assunto, per un massimo di 12 mesi.

Va osservato che l’impianto normativo prevede una serie di condizioni per l’accesso alla facilitazione legate ai licenziamenti. In primo luogo, l’incentivo spetta a coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, legge 604/66) o a licenziamenti collettivi (legge 223/91) nella medesima unità produttiva. In secondo luogo, la disposizione prevede che l’incentivo venga revocato e recuperato, sia in caso di licenziamento – nei sei mesi successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro - del lavoratore assunto, sia nelle ipotesi di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’agevolazione. Nessuna penalizzazione, invece, nelle ipotesi in cui sia il lavoratore a dimettersi.

In presenza di licenziamento e successiva riassunzione, visto che il contributo mensile fruito dal precedente datore viene revocato e restituito all’Inps, la nuova azienda potrà contare sull’intera misura incentivante. Trattandosi di un’agevolazione chiaramente settoriale, l’incentivo è subordinato al necessario semaforo verde comunitario.

Oltre a ciò il legislatore ha voluto rendere più appetitoso il piatto, aggiungendo un’ulteriore facilitazione. Viene, infatti, offerta la possibilità alle aziende, di assumere i lavoratori – che si trovano nelle condizioni sopra descritte – con contratto di apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età anagrafica. Verificandosi tale circostanza, dunque, il datore, oltre a fruire dell’aiuto sopra descritto, potrà anche versare i contributi calcolati con aliquote inferiori (rispetto alla generalità dei dipendenti), sotto inquadrare i lavoratori e non conteggiarli ai fini dell’individuazione del limite dimensionale per l’applicazione di talune norme. Conserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto al termine del periodo formativo e se questo evento interviene oltre i 6 mesi dall’instaurazione del rapporto, l’azienda non sarà chiamata a restituire il bonus ricevuto.

In assenza di una specifica previsione legislativa, resta da capire se, in caso di conferma in servizio al termine dell’apprendistato, il datore di lavoro possa continuare a versare i contributi ridotti per altri dodici mesi. Sul punto, tuttavia, vala la pena sottolineare che, in passato, per le assunzioni in apprendistato dei lavoratori in mobilita, l’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/15, aveva precluso tale possibilità.

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