Fino ai 21 anni giovani Neet esclusi da tutte le misure
Inattivi tra 18 e 21 anni: ai genitori niente assegno né detrazione figli a carico
Non resta più alcun sostegno per i genitori di un giovane Neet (in inglese, not in education, employment or training) tra i 18 e i 21 anni. Ai figli in questa situazione, ancora a carico del nucleo familiare, non sarà riconosciuto il nuovo assegno unico, riservato ai soli maggiorenni “in attività”. Inoltre, a partire da marzo, saranno cancellate anche le detrazioni fiscali per i minori di 21 anni.
Un fenomeno, quello dei giovani che non studiano, non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi formativi, per il quale l’Italia vanta purtroppo il record europeo. In base ai dati Istat relativi al 2020, nel nostro Paese si contano un milione e 112mila Neet tra i 15 e i 24 anni, corrispondenti al 19% della popolazione residente in questa fascia di età. Un’incidenza che, estendendo la platea di riferimento fino ai 34 anni, sale fino al 25%, per un totale di oltre tre milioni di giovani Neet.
Resteranno, invece, in vigore le detrazioni fiscali per i figli a carico oltre il compimento del 21° anno di età, ferma restando la condizione del limite di reddito posseduto dai figli a carico, che non deve essere superiore a 4mila euro annui, al lordo degli oneri deducibili, fino ai 24 anni. Soglia di reddito per poter essere fiscalmente a carico dei genitori che, oltre i 24 anni, scende a 2.840,51 euro.
La scelta del legislatore di escludere i figli “inattivi” dal beneficio dell’assegno unico rientra nel disegno della legge delega 46/2021 di riordino delle misure per la famiglia. All’articolo 2, comma 1, lettera b), è deciso che il riconoscimento ai maggiorenni «sarà di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni», fino al compimento del ventunesimo anno di età, «con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia».
L’assegno unico è concesso ai maggiorenni solo a condizione che frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, che svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito entro 8mila euro annui, che siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro, oppure che svolgano il servizio civile universale.
L’obiettivo è spingere i giovani a crearsi un percorso di studio o di lavoro, anche aiutandoli a “uscire di casa”: vanno in questa direzione le politiche di sostegno all’acquisto e all’affitto di un’abitazione approvate dal Governo (si vedano le due pagine successive).
Questo approccio è ribadito nel Family act, il disegno di legge delega all’esame del Senato (AS 2459) che fa da cornice a questi provvedimenti per sostenere l’autonomia dei giovani. Lo stesso Pnrr inserisce questa missione tra quelle trasversali a tutti gli investimenti.
Resta difficile capire, però, perché il riordino imposto con l’assegno unico e universale, con i paletti anagrafici inseriti nelle norme, di fatto escluda da tutte le agevolazioni solo i nuclei familiari che hanno figli Neet tra 18 e 21 anni, per poi tornare invece a riconoscere le detrazioni fiscali per i figli a carico agli over 21.
Tre anni, insomma, durante i quali i genitori per non rimanere “a bocca asciutta” dovranno spingere i figli a iscriversi a un centro per l’impiego, anche se non c’è l’obbligo di accettare eventuali offerte di lavoro, o a un percorso di formazione. Per non parlare del rischio che per assicurare l’assegno unico ai genitori - e non superare la soglia reddituale degli 8mila euro annui - alcuni giovani possano essere attratti da proposte di lavoro irregolare.
Fatto sta che, al compimento del 21° anno di età del figlio, spetterà ai genitori comunicare al proprio sostituto di imposta di avere nuovamente diritto alle detrazioni. E poiché, in base all’articolo 12, comma 3 del Tuir, questi sgravi sono rapportati al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui cessano, bisognerà chiarire quale misura possa spettare per tutto il mese in cui il figlio compie il 21° anno di età.
Resta da esplicitare il destino di tutte le altre agevolazioni (oneri deducibili o detraibili ovvero godimento di iniziative di welfare aziendale ex articolo 51, comma 2 del Tuir) finora riconosciute per i figli fiscalmente a carico: in questi casi la normativa fa sempre riferimento all’articolo 12 del Tuir che, con il Dlgs 230/2021 sull’assegno unico, è stato riformulato, riservando gli sgravi ai soli figli maggiori di 21 anni. Andrà quindi risolto il problema del mancato coordinamento testuale, per evitare che i genitori perdano una serie di altre detrazioni per i figli a carico, a partire dalle spese mediche. Sarebbe infatti un effetto paradossale e certo non voluto, da fugare con un semplice chiarimento interpetativo.
LA MISURA
LA PROCEDURA
Domande al via
dal 1° gennaio
A partire dal 1° gennaio 2022 è disponibile sul sito internet dell’Inps la procedura per presentare le domande di assegno unico universale per i figli a carico, istituito dal decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre 2021). Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare definita tramite l’Isee.
I BENEFICIARI
I figli maggiorenni
devono essere attivi
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico, per ciascun figlio disabile a carico, e anche per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, purché sia in possesso al momento della domanda di uno dei seguenti requisiti: frequenza di un corso; tirocinio o lavoro con reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; iscrizione ai servizi pubblici per l’impiego; svolgimento del servizio civile universale.
I REQUISITI
Richiedenti residenti
in Italia da due anni
Per poter beneficiare dell’assegno unico il richiedente deve essere, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
cittadino italiano, Ue, titolare del diritto di soggiorno oppure extracomunitario con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso di lavoro o per motivi di ricerca superiore a sei mesi;
soggetto al pagamento dell’Irpef in Italia;
residente e domiciliato in Italia; residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale.
COSA CAMBIA
Le misure cancellate
e quelle compatibili
Con l’arrivo dell’assegno unico, dal 1° gennaio 2022, sono abrogati il premio alla nascita e il Fondo di sostegno alla natalità.
Dal mese di marzo 2022 non saranno più riconosciuti gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari per i figli minori e le detrazioni per carichi di famiglia relativi a figli di età inferiore a 21 anni.
L’assegno unico, invece, non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Infine, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponderà d’ufficio le somme tramite il sussidio, fino a concorrenza dell’importo spettante.