Fermo pesca 2021: domanda entro il 15 marzo per l’indennità giornaliera
La legge 178/2020 dispone, per l'anno 2021, il riconoscimento per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di:
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino ad un importo massimo di 30 euro per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio
Il ministero del Lavoro, con il decreto 1 del 13 gennaio 2022, ha previsto, in caso di arresto temporaneo non obbligatorio, il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2021 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino a un importo massimo di 30 euro.
L'indennità spetta se la sospensione è conseguente a:
- provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all'uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);
- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
- arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie;
- allerte meteomarine.
L'articolo 2 del decreto, si occupa invece dell'indennità giornaliera in caso di misure di arresto temporaneo obbligatorio, precisando come la stessa sia riconosciuta anche nella giornata del sabato e individuando le casistiche in cui la sospensione dà diritto al riconoscimento dell'indennità.
Soggetti esclusi
Risultano esclusi dalle indennità in commento:
- gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- i soci proprietari dell'imbarcazione per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente tra lo stesso e la società proprietaria;
- i titolari di impresa individuale imbarcati.
Modalità di richiesta
Per accedere all'indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico "CIGSonline", una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre il 15 marzo 2022 completa di tutte le informazioni di cui al comma 2, articolo 4 del decreto 1 del 13 gennaio 2022 .
Il ministero del Lavoro verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed, entro il 30 settembre 2022, lo trasmette al ministero della Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il quale provvede a impegnare le risorse necessarie.
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