Agevolazioni

Buoni carburante cumulabili a quelli ordinari

di Stefano Sirocchi

Buoni carburante esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro per quest’anno. Si deve trattare di buoni benzina o titoli analoghi ceduti gratuitamente dall’azienda ai lavoratori del settore privato nel corso del 2022. Questa la previsione contenuta nell’articolo 2 dello schema di decreto legge per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.

Il legislatore specifica che il valore dei buoni (quindi anche più di uno, ma con un importo totale fino a 200 euro) non concorre alla formazione del reddito in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir, norma che fissa sia le modalità di quantificazione dei benefit in natura, sia la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo fino a 258,23 euro complessivi, pena l’inapplicabilità della franchigia stessa.

Il bonus carburante dovrebbe essere cumulabile con tale franchigia. Visto che la nuova fattispecie agevolativa sembra aggiungersi alla disciplina esistente, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua relativa autonomia. Inoltre, considerato che il limite di 258,23 euro è di carattere generale, lo stesso già ora può essere utilizzato anche per l’erogazione di buoni carburante, arrivando, in teoria, a un importo di 458,23 euro di buoni completamente detassati.

Lo schema di Dl al momento non individua una specifica categoria di dipendenti beneficiari, quali i pendolari e, per quanto concerne chi lavora in smart working, in assenza di precisi limiti (ad esempio su un numero minimo di giorni in sede), escluderli a priori sarebbe poco aderente con l’attuale testo normativo.

Piuttosto vale la pena analizzare se l’agevolazione può essere, o meno, riconosciuta ad personam. Benché tale requisito non sia esplicitamente specificato nella norma, l’orientamento dell’amministrazione finanziaria è di senso opposto e - in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto - è richiesto che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

L’analogia con i buoni pasto ci fa anche propendere nel ritenere pienamente deducibili i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei buoni carburante. Infatti, anche se volontariamente erogati, i buoni non dovrebbero ricadere nella, seppure ampia, fattispecie dell’articolo 51, comma 2, lettera f del Tuir (spese per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) i cui oneri invece sarebbero deducibili entro il 5 per mille delle spese di lavoro dipendente. Nonostante l’agenzia delle Entrate abbia ricompreso il trattamento delle spese afferenti al car pooling - per la gestione informatica degli spostamenti casa lavoro - tra quelli inclusi nella lettera f, si annota che la fattispecie sui buoni carburante è nuova, ben definita e parrebbe autonoma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©