Agevolazioni

Regime impatriati a chi lavora da remoto per una azienda straniera

di Antonio Longo

Il regime impatriati è compatibile con il lavoratore in south working alle dipendenze di una società straniera. Il chiarimento arriva con l'interpello 157/2022 e abbraccia una casistica tanto ampia quanto ormai frequente nel mondo del lavoro post pandemia.

L’istante è un cittadino olandese che ha vissuto e lavorato per una società nel Regno Unito a partire dal 2012, qualificandosi come fiscalmente residente in questo Paese sino al 2019. Dopo la nascita del primo figlio in Italia, e a causa dell’emergenza pandemica, ha deciso di trasferirsi stabilmente in Sicilia all'inizio del 2020. In Italia continua il rapporto di lavoro con la società inglese e l'attività è svolta in remote working sulla base di un accordo con il datore di lavoro.

È stato chiesto all'agenzia delle Entrate conferma circa la possibilità di accedere al regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati, previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015. Il regime in questione si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia non avendo qui risieduto nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnandosi a svolgere la propria attività lavorativa per almeno due anni nel nostro Paese. L’agevolazione consente una detassazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa del 70% ed è efficace per un quinquennio, con possibilità di proroga per ulteriori 5 anni al ricorrere di alcune condizioni (presenza di figli e acquisto di immobili). In caso di trasferimento al Sud la percentuale di detassazione raggiunge il 90 per cento.

Il concetto di residenza è quello civilistico, ovvero il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la residenza consiste in una situazione di fatto che presuppone un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi in modo stabile.

Nel caso specifico, la risposta delle Entrate è positiva. A decorrere dal periodo di imposta 2020, e per i successivi quattro anni, l'istante può quindi godere della tassazione nella misura ridotta al 10 per cento. Inoltre, l'esistenza del figlio minore consente di prorogare gli incentivi per ulteriori cinque anni con tassazione – nel secondo quinquennio - del reddito nella misura 50 per cento.

Due i punti interessanti da evidenziare. La disciplina in esame si applica anche in presenza di un datore di lavoro non residente. Tuttavia, l'assenza dichiarata di una stabile organizzazione in Italia della società inglese non consente l'applicazione del beneficio in busta paga, in quanto il datore di lavoro estero non può agire come sostituto di imposta. Pertanto, il lavoratore dovrà applicare l’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi. Inoltre, in casi di questo tipo è opportuno per le imprese estere prestare particolare attenzione ai rapporti contrattuali con i dipendenti e valutare, caso per caso, l'eventuale rischio di stabile organizzazione “occulta”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©