Agevolazioni

Bonus commercio al dettaglio: dal 3 maggio la richiesta del contributo a fondo perduto

di Maurizio Maraglino Misciagna

Dalle ore 12.00 del 3 maggio e fino alle 12.00 del 24 maggio sarà possibile presentare istanza per la partecipazione alla domanda di contributo a fondo perduto destinato alle attività che esercitano il commercio al dettaglio. A disporlo è il decreto della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni ter. La misura ha un plafond pari a 200 milioni di euro, resi disponibili dal Fondo per il rilancio delle attività economiche. La platea di beneficiari è definita sulla base di specifici codici Ateco.

L'agevolazione spetta a condizione che il beneficiario rispetti i seguenti parametri:
-i ricavi del periodo d'imposta 2019 non devono essere stati superiori a 2 milioni di euro;
-il fatturato del periodo d'imposta 2021 deve essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del 2019.

Ulteriori requisiti richiesti al beneficiario alla data di presentazione della domanda sono:
- avere la sede legale e/o operativa in Italia;
- risultare regolarmente costituito, iscritto come attivo al Registro delle Imprese per una delle attività sopra evidenziate e individuate sulla base dei Codici Ateco;
- non essere in liquidazione volontaria ovvero sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione ai sensi dell'articolo 2, punto 18, Regolamento Ue 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001.

L'ammontare del contributo erogato è differenziato in tre fasce, commisurate a una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La prima fascia, pari al 60% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 non superiori a 400 mila euro. La seconda fascia pari al 50% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro e infine la terza fascia pari al 40 % della perdita per ricavi superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.

Il contributo può essere richiesto senza rispettare un ordine temporale di presentazione, purché la domanda sia presentata nella fascia temporale che va dal 3 al 24 maggio 2022. Nell'ipotesi di risorse insufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il Mise ha previsto la riduzione in modo proporzionale del contributo, nel rispetto delle fasce economiche dei ricavi. Il decreto specifica, inoltre, che le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo. La procedura di presentazione delle domande potrà avvenire direttamente attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero www.mise.gov.it e l'accesso potrà avvenire esclusivamente a mezzo Cns e per i soli rappresentanti legali o titolari.

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