Agevolazioni

Premi di risultato non convertibili nei nuovi buoni carburante

di Stefano Sirocchi

A fronte dell'introduzione, solamente per il 2022, dei bonus carburante per un importo massimo di 200 euro, i datori di lavoro si sono chiesti se è possibile di convertire in essi i premi di risultato. La risposta sembrerebbe negativa, visto che l'articolo 1, comma 184, della legge 208/2015 permette la sostituzione del premio con i beni e servizi di welfare aziendale individuati dall'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, mentre l'articolo 2 del Dl 21/2022, che istituisce l'esenzione dei buoni carburante, è una disposizione che non trova un preciso collocamento nell'articolo 51 del Tuir.

Non si esclude tuttavia una lettura estensiva dell'articolo 2 da parte dell'agenzia delle Entrate (o del legislatore in fase di conversione del decreto), tenuto conto che l'articolo 1, comma 160, della legge 232/2016 ha successivamente ampliato la possibilità di conversione dei premi ai benefit del comma 4 dell'articolo 51, quali l'uso dell'auto, la concessione dei prestiti, la messa a disposizione dell'alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. In sostanza, sembrerebbe che, a suo tempo, la volontà del legislatore fosse quella di includere tutti i benefit, persino quelli del comma 4, da determinarsi in base ai criteri convenzionali.

Meno problematica, comunque, è l'introduzione dei nuovi buoni carburante tra i flexible benefit di un piano welfare. In linea di massima possono essere ricompresi nel paniere di beni e servizi selezionabili dal dipendente senza dover aggiornare gli accordi aziendali, naturalmente se gli stessi lo consentono.

La prossima conversione in legge del decreto 21/2022 potrebbe essere occasione per eliminare alcuni altri dubbi sull'utilizzo dei buoni. Occorrerebbe sapere se l'agevolazione spetta solo ai dipendenti delle aziende private, come letteralmente indica la norma, oppure anche ai dipendenti dei professionisti e degli artisti. Sotto l'aspetto soggettivo andrebbe anche chiarito se possono accedere all'agevolazione i percipienti di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali i collaboratori, i tirocinanti e gli amministratori di società.

Infine, andrebbero affrontate le questioni sulla cumulabilità dei buoni con gli altri benefit e la possibilità di concederli al singolo soggetto. Su entrambi gli aspetti la norma non prevede limitazioni. E sebbene in passato l'amministrazione finanziaria abbia talvolta richiesto, per taluni benefit, la necessità di distribuirli a tutti o categorie omogenee di lavoratori (anche in assenza di una specifica previsione normativa), in questo caso sarebbe auspicabile poterli erogare anche ad personam, come peraltro sembra suggerire il riferimento al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, le cui liberalità in natura, infatti, sono escluse dal reddito pure se concesse ad un solo dipendente (circolare agenzia delle Entrate 59/2008).

È invece esclusa dall'agevolazione qualsiasi indennità in denaro concessa al posto del buono: solo quest'ultimo, in quanto titolo di legittimazione, assicura che si tratti di un'erogazione in natura, e nello specifico, di carburante.

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