Agevolazioni

Buoni carburante, dubbi per co.co.co e soci coop

di Michela Magnani

L’articolo 2 del Dl 21/2022 consente alle aziende di cedere, a titolo gratuito, fino a 200 euro di buoni benzina ai dipendenti in esenzione di imposte e contributi. I buoni permettono quindi alle aziende di sostenere, senza pagarci sopra i contributi, una parte dei maggiori costi per i carburanti che, a seguito dei recenti aumenti, i dipendenti stanno sopportando anche per recarsi al lavoro. D’altro canto i buoni, fino a quell’importo, non costituiscono reddito tassabile.

La norma ha uno scopo apprezzabile, ma la sua struttura atecnica, anche dopo un mese dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 21 marzo, la rende di difficile applicazione. Sarebbe utile individuare meglio sia chi sono i soggetti eroganti i buoni agevolati sia chi può usufruire degli stessi.

Sul primo versante l’utilizzo dell’espressione «aziende private» in luogo di «datore di lavoro», ordinariamente utilizzato nell’articolo 51 del Tuir, fa sorgere il dubbio che possano essere esclusi dall’agevolazione non solo le erogazioni fatte da datori del settore pubblico non economico, ma anche quelle fatte da datori di lavoro che rivestono la qualifica di lavoratori autonomi, anche in forma associata, o anche dalle cooperative e dai consorzi.

Beneficiari sono i «lavoratori dipendenti» e quindi, sicuramente anche quelli interinali e gli apprendisti, ma non è chiaro se siano agevolati i buoni ceduti gratuitamente ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori non iscritti ad albi professionali) e ai soci di cooperative.

Si ritiene, inoltre, che debba essere migliorato l’attuale generico richiamo all’articolo 51, comma 3, del Tuir per il riconoscimento della «non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente». Infatti il riferimento alla previsione “di sistema”, contenuta nell’articolo 51, comma 3, fa ritenere, vista anche la ratio della norma, che sia possibile cedere gratuitamente i buoni benzina anche solo ad alcuni dipendenti e non necessariamente alla generalità o a categorie di essi.

Occorre che la norma specifichi meglio anche le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro (ad esempio per altre erogazioni sotto forma di welfare) e se il limite esente dei buoni benzina debba essere verificato in combinazione con quello generale dei fringe benefit (258,23 euro), previsto dal comma 3, a cui lo stesso si va ad aggiungere per il 2022 o se, invece, come più probabile, tale limite costituisca un “contatore pieno” (e quindi se concedo 250 euro di buoni benzina ex articolo 2 del 21/2022, tasso solo 50 euro) e autonomo.

In ogni caso, data la possibilità di riconoscere buoni benzina anche all’interno della franchigia dei 258,23 euro, si ritiene ragionevole ipotizzare che l’erogazione di buoni benzina oltre i 200 euro in esenzione da imposte e contrbuti previsti dalla nuova norma sia possibile, ma questo ulteriore importo rientrerà tra quelli esenti nel limite di 258,23 euro. In altri termini, solo l’attribuzione di buoni carburante in base alla nuova norma sarà in ogni caso detassata fino a euro 200, mentre l’eventuale eccedenza non sarà tassata solo nel caso di mancato superamento del limite generale di 258,23 euro dei fringe benefit.

Inoltre, la previsione di cessione a titolo gratuito e il mancato inserimento della norma nell’articolo 51, comma 3, del Tuir (solo richiamato al fine di ammettere la non concorrenza dell’importo alla formazione del reddito di lavoro dipendente) fa sorgere dubbi riguardo sia alla deducibilità (totale o parziale) del costo per il datore, sia alla possibile concertazione con i sindacati, per inserire i buoni benzina tra i premi di risultato convertibili.

Quindi, considerando che la norma sembra volere agevolare solo i buoni benzina, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi due anni durate i quali è stato raddoppiato l’importo della franchigia di fringe benefit esente, la legge di conversione del decreto potrebbe prevedere, solo per quest’anno, un aumento di 200 euro del limite previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir solo nell’ipotesi in cui vengano corrisposti ai dipendenti titoli finalizzati all’acquisto di carburanti.

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