Agevolazioni

Esercenti commercio al dettaglio, presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il rilancio delle attività economiche

di Antonio Carlo Scacco

Dal 3 maggio 2022 gli esercenti attività commerciali in possesso di determinati requisiti possono presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite durante l'emergenza Covid (attualmente sono previste risorse per 200 milioni nel 2022). Le risorse sono concesse a valere sul Fondo per il rilancio delle attività economiche, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio e istituito dall’articolo 2 del Dl 4/2022. Gli scopi del Fondo sono contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica.

Il decreto direttoriale del 24 marzo 2022 ha stabilito, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Dl 4/2022, i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione nonché le relative indicazioni operative.

Attenzione: la domanda può essere trasmessa fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Domande presentate fuori dal predetto termine, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle indicate dal Mise, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Soggetti interessati

Sono le imprese in possesso dei requisiti che seguono (devono sussistere tutti):

A) svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio;

B) tali attività sono identificate dai codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 come indicati dal Dl 4/2022.

Di seguito l'elenco dei gruppi interessati alla agevolazione. Per verificare se il proprio codice Ateco, all'interno dei gruppi di seguito riportati, corrisponde a quelli previsti dal Dl 4/2022 consultare l'allegato al decreto legge.

47.1 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati;

47.3 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

47.4 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati;

47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;

47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

47.7 - Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;

47.8 - Commercio al dettaglio ambulante;

47.9 - Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati.

C) presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro;

D) hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

E) altri requisiti (avere sede nel territorio italiano, essere attive, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere "in difficoltà" al 31 dicembre 2019 ai sensi della normativa Ue, non essere destinatarie di sanzioni interdittive).

Importo della agevolazione

Alle domande ammesse alla agevolazione viene riconosciuto, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. In particolare:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 <= a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 > a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e <= a euro 1.000.000,00 (un milione/00);

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori > a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e <= a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Esempio: soggetto che ha fatturato 200.000 euro nel 2019 (media mensile 16.667) e 130.000 euro nel 2021 (media mensile 10.833). Si è verificata una riduzione del fatturato > 30% (nel caso del 35%), il soggetto aveva nel 2019 un fatturato < 400.000. Pertanto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti potrà accedere ad una agevolazione teorica (*) pari a 16.667 - 10,833 = 5.833 x 0,6 = euro 3.500. Se il soggetto avesse fatturato 142.000 euro nel 2021 non potrebbe accedere alla agevolazione in quanto la diminuzione di fatturato 2021/2019 è pari al 29%., quindi inferiore rispetto al limite richiesto del 30%.

(*) Teorica perché il contributo è comunque erogabile nel limite delle risorse disponibili.

Ove le domande eccedessero tale limite, il contributo sarebbe proporzionalmente ridotto.

Si noti che le agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Come si presenta la domanda

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere alla agevolazione devono presentare, a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022, una apposita istanza utilizzando il modello riportato nell'allegato n. 1 al decreto direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). A pena di improcedibilità, l'istanza deve essere trasmessa completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

Attenzione: è possibile presentare una sola domanda per ciascuna impresa. L’accettazione della domanda non è a sportello, pertanto non conta l'ordine cronologico di presentazione. Alla domanda deve essere allegata la autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia (in base agli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero www.mise.gov.it dedicata alla misura) .

Vicende successive

In caso di esito positivo della domanda il Ministero procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.

Attenzione: i controlli preliminari includono anche la verifica della clausola cosiddetta Deggendorf, ossia l'assenza del soggetto beneficiario dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegalmente fruiti. Tuttavia, nel caso emergano irregolarità a tale ultimo proposito si procede alla erogazione della agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Revoca

L'agevolazione può essere sucessivamente revocata con recupero degli importi erogati maggiorato di sanzioni ed interessi:

a) ove venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) ove sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo;

c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli.

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