Agevolazioni

Dal 23 maggio le imprese agricole possono presentare domanda di contributo per investimenti innovativi

di Maurizio Maraglino Misciagna

Dal 23 maggio al 23 giugno le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. A disporlo è il decreto del ministero dello Sviluppo economico 2 maggio 2022, che disciplina le modalità di presentazione delle domande e che mette a disposizione un plafond di 5 milioni di euro.

Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale. La misura si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

L'articolo 3 del decreto direttoriale del 2 maggio 2022 predispone che alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento Aber;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 14, del regolamento Aber;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva e i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

La misura prevede la concessione di agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 % delle spese ammissibili, che passa al 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge 232/2016. Il limite massimo di contributo concesso per soggetto beneficiario è pari a 20mila euro.

Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute per l'acquisto e l'installazione di beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli dell'allegato A della legge 232/2016, riportati nell'allegato 1 del decreto 30 luglio 2021; beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della legge 232/2016 e riportati nell'allegato 2 del decreto 30 luglio 2021.

Per essere ammissibili le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Il decreto precisa inoltre che l'investimento relativo all'acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli ed essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. È fondamentale ai fini del beneficio che l'investimento sia mantenuto per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata. Restano non ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati e sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria. L'Iva rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le imprese beneficiare possono presentare domanda a mezzo Pec, inviando il modulo di domanda di concessione pubblicato con il decreto direttoriale del 2 maggio 2022, debitamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it , a partire dal 23 maggio ed entro il 23 giugno. Nella richiesta di erogazione l'impresa indica il conto corrente (codice Iban), su cui, in caso di esito positivo della valutazione, verrà erogato il contributo. Le richieste di erogazione del contributo saranno valutate da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione.

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