Agevolazioni

Il 30 giugno sgravi contributivi al capolinea

di Manuela Baltolu

Le agevolazioni contributive introdotte dalla legge 178/2020 per il biennio 2021-2022, risultano attualmente autorizzate dalla Ue fino al 30 giugno 2022, data coincidente con la scadenza del temporary framework, della cui proroga non vi è, ad oggi, alcuna notizia.
È ragionevole pensare che il quadro temporaneo adottato per sostenere le imprese durante la crisi pandemica abbia esaurito la sua funzione, data la progressiva smobilitazione delle misure emergenziali in essere in tutto il contesto europeo, così come anche nel nostro Paese.

Tra l'altro, il 23 marzo 2022, con la comunicazione C(2022) 1890, la Commissione europea ha approvato un nuovo quadro temporaneo, avente l'obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dal conflitto russo/ucraino, denominato Temporary crisis framework e avente validità dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, che individua tre tipologie di aiuti erogabili, entro un massimale di 400.000 euro per impresa (35.000 euro per imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura):
– sovvenzioni dirette
– agevolazioni fiscali e di pagamento
– anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni

Il dettaglio degli specifici interventi dovrà essere elaborato dai singoli stati membri e sottoposto alla Ue per l'approvazione. Resta da capire se le agevolazioni contributive in scadenza possano o meno confluire nel nuovo quadro di sostegno illustrato.

Incentivo under 36
Esonero pari al 100% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, entro il limite di 6.000 euro annui, per assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) e trasformazioni di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La misura è riservata ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.La durata del beneficio è elevata a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Se non dovesse essere prorogata l'autorizzazione Ue oltre il 30 giugno 2022, si potrebbe ipotizzare la possibilità di riutilizzare la versione "originaria" dello sgravio, ovvero quella introdotta dall'articolo 1, commi da 100 a 107, della legge 205/2017 per gli under 30, ma tale facoltà dovrà essere opportunamente ufficializzata in quanto, a oggi, la vigenza della legge 178/2020 lega assunzioni e trasformazioni avvenute per tutto il 2022 all'incentivo under 36 che è autorizzato fino al 30 giugno.

Sgravio donne
Esonero contributivo del 100% dei contributi a carico ditta nel limite massimo di 6.000 euro annui per assunzioni a termine o a tempo indeterminato, nonché per trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, per un massimo di 18 mesi, a condizione che le assunzioni e/o le trasformazioni realizzino un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti, che riguardino donne in una delle seguenti situazioni:
– con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027approvata con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021;
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e svolgenti una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, così come identificati, per il 2022, dal Dm 402 del 17 dicembre 2021.

Anche in questo caso, sarebbe auspicabile che in caso di mancata proroga, si rendesse comunque fruibile la "vecchia" misura dell'agevolazione introdotta dalla legge 92/2012, pari al 50% della contribuzione Inps nonché dei premi Inail, senza alcun massimale.

Decontribuzione Sud
Riduzione del 30% dei contributi a carico dei datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In difetto di proroga di autorizzazione Ue, tale agevolazione cesserebbe i suoi effetti al 30 giugno, benché la norma istitutiva (legge 178/2020) l'abbia estesa fino al 2029, seppure introducendo un décalage della percentuale di aiuto col passare del tempo (30% sino al 31 dicembre 2025, 20% per il biennio 2026-2027, 10% per il biennio 2028-2029).

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