Agevolazioni

Rebus sugli incentivi per gli assunti da imprese commissariate

di Enzo De Fusco

In questa fase molto delicata, il legislatore sembra dimenticare gli incentivi per la salvaguardia dell’occupazione nelle aziende in amministrazione straordinaria. La questione nasce dal Dl 347/2003 convertito in legge 39/2004 che ha introdotto speciali misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. Soprattutto dopo la pandemia sono centinaia le aziende che si trovano in questa condizione che occupano quasi 100mila lavoratori.

Proprio il Dl 347 ha disposto una norma (articolo 5, comma 2 ter) secondo cui il commissario e il cessionario possono compiere ogni operazione utile per salvaguardare le aziende concordando il trasferimento anche solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e possono definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cig straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario. Insomma, una norma lungimirante che dà ampia delega ai commissari con il chiaro scopo di salvaguardare l’occupazione e i complessi aziendali.

L’articolo 5, comma 2 ter, stabilisce, infatti, che la cessione di rami d’azienda in amministrazione straordinaria può avvenire attraverso il tradizionale trasferimento di azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile oppure, in deroga, agendo con la cessazione e la riassunzione dei lavoratori (interrompendo dunque, l’anzianità aziendale precedente).

Proprio sulla base di queste possibili operazioni, il comma 2-quater dispone uno specifico incentivo: ossia, nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria destinatari di trattamenti di Cig straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991: vale a dire, applicazione ai lavoratori assunti o trasferiti del regime contributivo degli apprendisti, nonché un contributo al datore di lavoro che assume pari al 50% della mobilità che sarebbe spettata al dipendente.

Il problema nasce dal fatto che la legge Fornero ha disposto l’abrogazione dal 2017 di questi due benefici pur conservando la vigenza del comma 2-quater. In altri termini, da un lato, c’è una norma che dispone un regime agevolato contributivo pari a quello degli apprendisti in caso di assunzione o trasferimento dei lavoratori provenienti da aziende in amministrazione straordinaria, dall’altro lato c’è un’altra norma (legge 92/2012) che abroga il beneficio stesso. Insomma, un grande caos.

Tuttavia, mentre si comprende l’abrogazione del contributo pari al 50% della mobilità in quanto è stato abrogato l’istituto della mobilità, non si comprende il significato dell’abrogazione del beneficio contributivo pari a quello degli apprendisti, che continua a rimanere vigente. Peraltro, questo è testimoniato dal vigente codice di autorizzazione (9V) che va verso la direzione della continuità del beneficio.

A questo punto, vista questa ricostruzione, solo l’Inps può aiutare a dirimere questo caos normativo chiarendo se le imprese che hanno intenzione di acquisire aziende in amministrazione straordinaria o rami di esse possano applicare ai dipendenti trasferiti o assunti il regime contributivo agevolato pari a quello degli apprendisti.

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