Agevolazioni

Impatriati, procuratori sportivi con reddito di lavoro autonomo

di Antonio Longo

L’agente sportivo è un lavoratore autonomo i cui redditi possono beneficiare del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati. È la sintesi dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 315/2022.

La richiesta è di un agente sportivo italiano residente all’estero dal 2014. Dal 2022 ha nuovamente trasferito la residenza fiscale in Italia per avviare un’attività di assistenza e consulenza nei confronti di calciatori professionisti ed esordienti. L’attività è svolta prevalentemente in Italia, eccezion fatta per le trasferte all’estero, comunque inferiori a 183 giorni all’anno. Con l’interpello si chiedevano chiarimenti circa la qualificazione tributaria dei redditi prodotti nell’esercizio di tale attività e la possibilità di fruire del regime impatriati ex articolo 16 Dlgs 147/2015. In merito al primo punto, la riforma introdotta con il Dlgs 37/2021 (attuativa della delega sull’ordinamento sportivo) ha generato alcune incertezze interpretative in merito all’inquadramento giuridico dell’agente.

La riforma - in vigore dal 2023 – fornisce, infatti, una definizione ampia di agente sportivo. Si tratta del soggetto che «in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta ..., ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione». Secondo l’interpretazione più convincente (sostenuta anche da chi scrive), la modifica non ha voluto prevedere un’automatica trasformazione dell’agente da consulente a mediatore-imprenditore. Si ritiene, al contrario, preferibile verificare se l’attività svolta individualmente e non in forma imprenditoriale possa generare redditi di lavoro autonomo derivanti da una più articolata assistenza professionale a favore dei giocatori.

Nel caso esaminato l’Agenzia aderisce a questa tesi. Analizzando le norme di riferimento, le Entrate attribuiscono rilevanza alle competenze professionali e all’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza, unitamente alla previsione di parametri professionali per la determinazione dei compensi e al necessario superamento di un esame di abilitazione.

Ne discende la qualificazione dei redditi conseguiti nell’ambito di tale attività tra quelli di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). Con l’ulteriore conseguenza che, ove sussistano tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime impatriati, i redditi dell’agente concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% per 5 periodi di imposta, prorogabili di ulteriori 5 in caso di figli o acquisto di immobili residenziali. Non rilevano le recenti modifiche del Dl 21/2022 al regime degli sportivi che si trasferiscono in Italia, posto che gli agenti non rientrano nel perimetro soggettivo di riferimento.

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