Politiche attive

Sconto per chi assume da Cigs autorizzato fino a giugno

di Giuseppe Maccarone e Antonino Cannioto

Semaforo verde della Commissione europea, ma solo fino a giugno, per l'incentivo, introdotto dall'articolo 1, commi 243-247 della legge di Bilancio 2022, in favore dei datori di lavoro che assumono in modo stabile lavoratori che percepiscono il particolare trattamento di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) previsto dall'articolo 22-ter del Dlgs 148/2015.

Quest'ultimo, inserito dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 200), prevede la concessione di un ulteriore periodo di Cigs, pari a 12 mesi massimi non prorogabili, alle imprese, con forza occupazionale superiore ai 15 dipendenti, che, al termine di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero. Per accedere al nuovo periodo di cassa, in sede di procedura di consultazione sindacale le parti sono chiamate a stipulare un accordo di transizione occupazionale, in cui devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero nonché l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) o anche tramite i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Al fine di facilitare la ricollocazione di questi soggetti, la legge 234/2021 ha introdotto un incentivo economico in favore delle aziende che li assumono. Si tratta di un contributo pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al soggetto assunto, al 50% del trattamento di integrazione salariale ancora spettante, che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se fosse rimasto alle dipendenze della precedente impresa che lo aveva collocato in Cigs.

Il contributo oggetto della facilitazione – che, peraltro, mutua per buona parte precedenti analoghe misure (articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993) – secondo il dettato normativo, non può essere erogato per più di 12 mesi. In realtà, l'autorizzazione comunitaria ferma l'incentivo al 30 giugno 2022. Questo particolare aspetto rende ancora più pressante la necessità che le istruzioni operative dell'Inps giungano al più presto.

Come frequentemente avviene in questi casi, la facilitazione è subordinata al rispetto di alcune condizioni. Possono beneficiarne, infatti, i datori di lavoro che, nel semestre precedente l'assunzione, non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti collettivi o non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nelle ipotesi di licenziamento del lavoratore assunto con il beneficio, nonché in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello di inquadramento di quello “agevolato”, nei sei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro non solamente perde il diritto all'incentivo ma sarà, altresì, chiamato a restituire la quota già fruita. Resta impregiudicata la possibilità di assunzione da parte di altro datore di lavoro che mantiene inalterato il titolo a fruire del contributo nella sua interezza.

Nelle ipotesi, infine, di dimissioni del lavoratore, l'incentivo viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

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