Agevolazioni

La Ue autorizza l’esonero contributivo per le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi

di Manuela Baltolu

Il 9 giugno 2022 l'Unione Europea ha pubblicato l'autorizzazione all'applicazione dello sgravio contributivo introdotto dai commi n. 253 e 254 dell'articolo n.1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022).

Si tratta di una misura riservata alle società cooperative, costituite dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, come disciplinato dall'articolo n. 23, comma n. 3-quater del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n.134 del 7 agosto 2012, in attuazione degli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, di cui alla lettera c-ter del comma n.2 del medesimo art.23 del D.L. 83/2012.

Riguarda pertanto imprese che, se non fossero state trasferite ai lavoratori, avrebbero cessato di esistere a causa degli impatti negativi del COVID-19.

L'incentivo è pari all'esonero del 100% dei contributi dovuti dalle suddette cooperative per i dipendenti che hanno costituito la cooperativa, con un limite massimo annuale per ciascun lavoratore di 6.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di costituzione della cooperativa, a condizione che il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, abbia corrisposto agli stessi, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni pari ad almeno il 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Nel testo del provvedimento di autorizzazione - C (2022) 4054 definitivo- si evince che lo scopo dell'aiuto è quello di ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro costituiti e organizzati in cooperativa sotto forma di piccole imprese, che stanno vivendo gravi perturbazioni socio-economiche comportanti immancabili problemi di liquidità a causa degli strascichi della pandemia.

La dotazione prevista per la misura è di 24 milioni di euro, ma il beneficio potrà essere fruito fino alla data del 30 giugno 2022, data di termine di validità del temporary framework.

Il beneficio in trattazione, infatti, rientra nel regime quadro straordinario europeo istituito nel 2020, ed è quindi soggetto ai relativi massimali di aiuto, pari a 2.300.000 euro per impresa unica, per la generalità dei settori, 290.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e 345.000 euro per il settore pesca e acquacoltura.

L'esonero riguarderà tutti i settori ad eccezione di quello finanziario, e potrà essere concesso anche a micro e piccole imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché al momento di concessione dell'aiuto non siano state assoggettate a procedura di insolvenza collettiva ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.

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