Agevolazioni

Domanda entro giugno per l’esonero contributivo alternativo alla Cig

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Resta una manciata di giorni a disposizione dei datori di lavoro che intendono avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021. Vista l’imminente scadenza del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», l’Inps, con il messaggio 2478/2022 di ieri, ricorda agli interessati che il termine per la presentazione dell’istanza scade, improrogabilmente, il 30 giugno.

Ricordiamo che la misura in questione si concretizza in un esonero contributivo che premia i datori di lavoro che hanno rinunciato a chiedere la Cigo o la Cigd ovvero l’assegno ordinario, nella misura prevista di 12 settimane che potevano essere collocate nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2021 (per la Cigo) e 1° gennaio–30 giugno 2021 (per la Cigd e l’assegno ordinario).

L’esonero è calcolato sulla contribuzione non versata afferente alle ore di cassa fruite nei mesi di maggio e giugno del 2020. Quindi, tra le condizioni essenziali per avere diritto allo sgravio figurano - tra le altre, l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale nei mesi identificati della norma (maggio e/o giugno 2020) e la rinuncia alle settimane di cassa introdotte dalla legge 178/2020.

L’agevolazione ha avuto un’evoluzione non proprio tranquillissima. L’Inps, dopo l’entrata in vigore della norma, affrontò la vicenda con la circolare 30/2021, ma le istruzioni, in quella fase, furono necessariamente parziali in quanto si era in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea. La facilitazione poteva essere chiesta anche dai datori di lavoro che avevano presentato domanda per ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotto dal Dl 137/2020, ma che avessero rinunciato a spenderlo. La regolamentazione relativa allo sgravio ha ottenuto il semaforo verde della Commissione Europea l’8 dicembre 2021.

Riguardo alla rinuncia, l’Inps, con successivo messaggio 197/2022, ha rilevato che il lungo arco temporale intercorso, in attesa dell’autorizzazione europea, ha indotto molti datori di lavoro ad accedere alla facilitazione del precedente decreto 137/2020, rendendo di fatto inapplicabile la normativa del 2021. In quella sede, per ovviare, venne previsto che i datori di lavoro interessati potessero essere rimessi in gioco restituendo lo sgravio precedente riferito anche a un solo lavoratore, individuato dall’azienda. Ora l’istituto di previdenza, stante l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno, ritorna sull’argomento invitando le aziende a non perdere di vista il termine per ottenere l’agevolazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©