Agevolazioni

Lavoratori impatriati, entro il 30 la richiesta di proroga del bonus

di Barbara Massara

Scade il 30 giugno prossimo il termine per esercitare l'opzione per prolungare di ulteriori cinque anni il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati. Entro tale data, i lavoratori interessati dovranno procedere al pagamento dell'imposta forfettaria del 10% o 5%, nonché, nel caso di dipendenti, farne richiesta al proprio sostituto datore di lavoro.
La scadenza si riferisce in particolare a quei lavoratori che hanno terminato il 31 dicembre 2021 il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 e che sono in possesso dei requisiti di legge per richiedere l'estensione per un ulteriore quinquennio della detassazione del 50% del reddito o del 90% (in presenza di almeno tre figli minori e/o a carico, anche in affido preadottivo).
La norma che prevede questa opportunità è l'articolo 5, comma 2 bis, del Dl 34/2019, inserito dalla legge di bilancio 2021 con l'obiettivo di salvaguardare i lavoratori già rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che non hanno potuto beneficiare della norma che dal 2020 allunga il beneficio di un quinquennio (successivamente estesa anche a coloro che si sono trasferiti dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019).
Dopo l'esordio nell'anno precedente, il 2022 è quindi il secondo anno in cui l'opzione trova applicazione, in particolare per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dal 2017 con conclusione del primo periodo di agevolazione nel 2021.
Destinatari dell'opzione sono i lavoratori italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) o che siano cittadini Ue, esclusi gli sportivi professionisti, trasferitisi in Italia prima del 30 aprile 2019 e che nel 2019 già fruivano del regime fiscale agevolato. Questi lavoratori possono richiedere l'estensione dell'agevolazione (esenzione di ulteriori cinque anni se al momento dell'opzione hanno almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo) o se sono divenuti proprietari di un immobile a uso abitativo dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, ovvero divengano proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento dell'imposta per l'opzione (l'acquisto può essere effettuato anche dal coniuge, convivente o figli, anche in comproprietà con il lavoratore).
Le istruzioni operative per effettuare tale versamento sono state fornite con il provvedimento del Direttore delle Entrate protocollo 60353/2021, dove sono distinti i casi in cui l'importo da versare in un'unica soluzione è pari al 10% del reddito oggetto dell'agevolazione relativo all'anno precedente (un figlio minore o l'acquisto di un immobile abitativo) o al 5% (almeno tre figli minori e l'acquisto di un immobile abitativo). Il pagamento va effettuato tramite F24, utilizzando rispettivamente i codici tributo 1860 (imposta del 10%) o 1861 (imposta del 5%) istituiti con la risoluzione Ade 27/2021.
Entro il 30 giugno i lavoratori dipendenti devono altresì presentare al proprio datore di lavoro sostituto una specifica richiesta che contenga tutti i dati previsti nel provvedimento del Direttore dell'Ade, compreso l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione, oltre agli estremi del versamento effettuato con F24. Il datore ripristinerà la tassazione agevolata dal mese successivo a quello in cui ha ricevuto la richiesta.

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