Agevolazioni

Contributi scontati per tre mesi ai contratti a termine del turismo

Entro il 30 giugno i datori devono chiedere lo sgravio con domanda all’Inps. Sono coinvolte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo del 2022

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Ultimi giorni per i datori di lavoro che intendono chiedere l’esonero contributivo per le assunzioni a termine del settore turistico-termale. Con la circolare 67/2022 l’Inps ha fissato al 30 giugno la scadenza per inviare le istanze finalizzate a ottenere il beneficio previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dl 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, che ha introdotto misure urgenti per il sostegno alle imprese in seguito all'emergenza Covid e per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (si veda anche Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2022).

I datori coinvolti

Il beneficio scatta per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei comparti del turismo e degli stabilimenti termali. Si può chiedere l’esonero per i rapporti attivati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata degli stessi e comunque sino a un massimo di tre mesi. Se i rapporti di lavoro sono stati convertiti in contratti a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

L’invio delle domande

Dal punto di vista operativo, le istanze vanno inviate all’Inps – dai datori o dai loro intermediari – attraverso l’applicativo online «Tur44», presente nella sezione internet del sito dell’Istituto denominata «Portale delle agevolazioni».

Una volta ricevuta la domanda, l’Istituto effettua una serie di controlli per accertare il rispetto delle condizioni richieste: nell’ipotesi di accoglimento, comunica l’autorizzazione a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Quanto vale il bonus

Per stabilire l’ammontare del bonus, la norma citata rinvia all’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 7, del Dl 104/2020 (Il Dl «Agosto»): questo non intacca l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è concesso nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (671,66 euro) e proporzionalmente ridotto nel caso dei rapporti di lavoro part-time. Restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.

Il periodo di fruizione dell’incentivo – che viene recuperato con le denunce mensili Uniemens – può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

I requisiti per accedere

Prima di inviare l’istanza, il datore deve verificare di avere i requisiti richiesti. Per sapere se rientra nel perimetro agevolato, può consultare l’elenco allegato alla circolare Inps 67/2022, nel quale sono indicati i codici Ateco ammessi al beneficio: l’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che rientrano nei settori citati (dagli alberghi, ai villaggi turistici, fino agli stabilimenti termali), a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Resta invece precluso nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

I rapporti incentivati

I rapporti incentivati sono le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate da gennaio a marzo 2022: la misura spetta per la durata del contratto e fino a un massimo di tre mesi anche in caso di somministrazione, purché questa avvenga nei confronti di utilizzatori appartenenti ai comparti menzionati. Restano esclusi i contratti di lavoro a chiamata.

Le deroghe ad hoc

I datori coinvolti sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, oltre all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31, del Dlgs 150/2015. Per questa agevolazione è prevista una deroga, relativa alle assunzioni effettuate in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, normalmente escluse dagli incentivi: in questo caso, invece, anche queste assunzioni danno diritto all’esonero contributivo.

Un’altra eccezione riguarda le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili che avvengono in base all’articolo 3 della legge 68/1999: anche per queste spetta il beneficio.

L’esonero contributivo per le assunzioni nel turismo configura un aiuto di Stato: pertanto, è sottoposta alle relative condizioni e l’Inps non lo riconoscerà ai datori presenti nella sezione «Trasparenza» del registro nazionale degli aiuti di Stato. Infine, la norma prevede uno stanziamento di 60,7 milioni di euro, quindi eventuali istanze che sforassero il plafond – monitorato dall’Inps – non saranno ammesse all’agevolazione.

Leggi i requisiti per lo scontro contributivo

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