Agevolazioni

Agriturismo esclusi dall’esonero relativo a turismo e stabilimenti termali

di Manuela Baltolu

Le aziende esercenti attività di agriturismo sono impossibilitate a presentare le istanze relative all'esonero contributivo introdotto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge 4/2022, sebbene le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole» siano presenti nell'elenco degli aventi diritto. Il codice Ateco 56.10.12 è infatti ricompreso nell'elenco contenuto nell'allegato 1 alla circolare Inps 67/2022, che, appunto, identifica i settori per i quali può essere concesso l'incentivo.

Si tratta dello sgravio contributivo totale, con un limite massimo annuale di 8.060 euro, calcolato sui contributi a carico del datore di lavoro, spettante per assunzioni a termine e/o stagionali effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per tutta la durata del contratto e comunque per un massimo di 3 mesi. Qualora le assunzioni siano state trasformate a tempo indeterminato entro il medesimo periodo, potranno beneficiare di ulteriori 6 mesi di incentivo, per un totale di 9 mesi.

Per fruire della misura, le aziende dovranno, entro la giornata di oggi, 30 giugno 2022, presentare apposita istanza telematica "TUR44", nell'apposita sezione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)" del sito web dell'Inps. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'importo spettante potrà essere utilizzato in compensazione nelle denunce contributive dal mese di competenza di luglio 2022.

Ebbene, nella circolare sono illustrate le modalità di esposizione dell'esonero contributivo nei soli flussi uniemens e listaPosPa, mentre sono totalmente assenti le modalità di recupero nel flusso PosAgri. Inoltre, accedendo al portale come sopra indicato per trasmettere l'istanza, è possibile proseguire nel caricamento solo se in possesso di matricola Inps, mentre il codice Cida, che identifica le aziende agricole, non è digitabile.

Resta quindi da capire se sia stato un mero errore inserire tra i codici Ateco aventi diritto anche quello relativo alle attività di agriturismo, che ricordiamo, tra l'altro, non possono costituire attività primaria delle aziende agricole, ma possono essere solo connesse alle attività agricole, in base all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile, o se, al contrario, la dimenticanza riguardi il mancato adeguamento del format dell'istanza telematica, nonché delle istruzioni per la compensazione del credito, mancanti, come detto delle specifiche relative al modello PosAgri.

Considerata la scadenza odierna per la presentazione delle istanze volte a ottenere il beneficio, qualora fosse intendimento dell'istituto far rientrare le imprese agrituristiche tra i destinatari della misura, sarebbe indispensabile una proroga del termine.

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