Agevolazioni

Formazione 4.0, maxibonus per chi certifica le attività

di Carmine Fotina

Bonus più alto ma solo se si accetta certificazione e test. Cambiano le regole sul credito d’imposta per la formazione su competenze nelle tecnologie del piano Transizione 4.0: il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico (Mise) stabilisce criteri stretti per accedere alla maggiorazione introdotta dal Dl Aiuti di maggio: bonus al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie.

L’incremento (attualmente le due aliquote sono, rispettivamente, del 50% e 40%) si applica per progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022. Al contrario, per le aziende che non si sottoporranno al doppio filtro, gli investimenti avviati dopo questa data restano agevolabili ma con aliquote ribassate al 40% per le medie e al 35% per le piccole.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 allo stato attuale si applica fino al 31 dicembre 2022, ma è probabile che a fine anno in vista della legge di bilancio ministero dell’Economia e Mise discuteranno della sua proroga.

La certificazione

Il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, e ora all’esame della Corte dei Conti, prevede che la maggiorazione si applichi solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati ed esterni all’impresa. Il “bollino” di formatori viene ora concesso, ed è una novità, anche ai Competence center 4.0 e agli European digital innovation hub selezionati dalla Commissione europea. Restano tra i formatori qualificati, come già previsto, quelli accreditati per la formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, le università, pubbliche o private e le strutture a loro collegate, i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e quelli in possesso della certificazione di qualità Iso 9001 EA 37. Il provvedimento fissa poi in 24 ore la durata minima della formazione di base e specifica che consente di accedere alla maggiorazione, viene inoltre incluso tra le modalità anche l’online, quindi l’e-learning, a patto che siano assicurate specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione dei dipendenti e per la verifica dei risultati raggiunti.

Il doppio test

Un altro paletto è la necessità di accertare il livello di competenze sia di base sia specifiche dei lavoratori destinatari della formazione nelle tecnologie 4.0. Accertamento che dovrà avvenire attraverso un questionario standardizzato, da mettere a disposizione su una piattaforma online, secondo modalità che saranno stabilite da un successivo decreto direttoriale del Mise.

A quel punto, sulla base dei risultati del test e in funzione delle esigenze dell’impresa, il formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e le specifiche del progetto applicando moduli e sotto moduli sulle diverse tecnologie abilitanti 4.0 (anche questi saranno specificati nel decreto direttoriale).

Ma c’è poi un ultimo passaggio obbligatorio, cioè il superamento di un test finale da parte del dipendente che ha partecipato al corso con rilascio da parte del formatore di un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.

I massimali e le grandi imprese

Il decreto Aiuti non ha modificato i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano dunque fissati a 300mila euro per le piccole imprese e a 250mila per le medie. Nessun cambiamento per le grandi imprese, per le quali resta inalterata sia l’aliquota (30%) sia il tetto annuale (300mila euro).

Per il ministro Giorgetti il riassetto del bonus 4.0, «anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative è funzionale a creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato. È importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi».

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