Agevolazioni

Massimale non retroattivo per la decontribuzione Sud

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

I massimali della decontribuzione Sud di 2,3 milioni di euro per il calcolo degli aiuti di stato Covid ai fini dell’autodichiarazione da presentare alle Entrate non sono retroattivi.

In vista della scadenza dell’adempimento entro il 30 novembre, le imprese che hanno beneficiato degli aiuti Covid rientranti nel «regime ombrello», sorge il problema di come calcolare la soglia dei massimali della sezione 3.1 del Temporary framework (Tf) in considerazione degli interventi sulla decontribuzione Sud.

La decontribuzione Sud (si veda anche il servizio a pagina 2) consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali per particolari datori di lavoro con la finalità di ridurre il carico contributivo in alcune aree svantaggiate del Sud (quali Abruzzo, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia). È uno degli aiuti Covid che impatta sui massimali della sezione 3.1 del Tf e va indicato nell’autodichiarazione all’Agenzia (si veda Quadro A – Sezione II «Altri Aiuti»).

Il problema sorge in quanto, a differenza degli aiuti del regime ombrello, i massimali degli altri aiuti Covid che impattano sulla sezione 3.1 del Tf, sono individuati all’interno della singola decisione che autorizza ciascuna misura e all’interno dei provvedimenti attuativi dei singoli aiuti.

Analizzando le varie modifiche del Tf che si sono accavallate nel tempo (per arrivare fino alla sesta) e le contestuali decisioni della Commissione Ue si è infatti partiti dal limite degli 800mila al 27 gennaio 2021, per poi arrivare a 1,8 milioni al 31 dicembre 2021 e, infine, solo per determinate misure, aumentare il massimale sino a 2,3 milioni al 30 giugno 2022.

Con la sesta modifica al Tf la Commissione Ue ha autorizzato con la decisione 171 del 11 gennaio 2022 un “pacchetto” di misure dello Stato italiano, tra cui la decontribuzione Sud per cui è stata prevista sia la proroga al 30 giugno 2022 sia l’estensione al nuovo massimale a 2,3 milioni.

L’Inps, con il messaggio 403/2022, ha confermato la proroga prevedendo che «i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento… alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022».

Ripercorrendo pertanto i passaggi normativi si ritiene che in via prudenziale sarebbe opportuno prendere in esame, anche in considerazione dei calcoli da effettuare per l’autodichiarazione alle Entrate, i diversi limiti temporali dei massimali del Tf anche con riferimento alla decontribuzione Sud e non considerare “retroattivo” il massimale dei 2,3 milioni di euro.

Il dubbio potrebbe sorgere proprio sull’ultimo intervento di modifica alla sezione 3.1 del Tf dove è stato previsto che «in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera i 2,3 milioni di euro per impresa». L’utilizzo dell’espressione «in qualsiasi momento» potrebbe essere inteso quale completo superamento dei limiti precedentemente individuati, almeno per quelle misure per cui è stata anche autorizzata l’estensione del massimale (ad esempio, proprio la decontribuzione Sud).

Però è una soluzione che, ad oggi, non trova conferma in nessuna decisione della Commissione Ue e in nessun provvedimento nazionale. Pertanto in via cautelativa si ritiene che i limiti da considerare per l’autodichiarazione siano quelli definiti con riferimento alla quinta modifica del Tf senza l’incremento del 2022.

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