Agevolazioni

Niente ravvedimento per gli impatriati

di Michela Magnani

La procedura prevista dal provvedimento 60353/2021 delle Entrate per usufruire della proroga dell’agevolazione sugli impatriati è vincolante e quindi qualora non sia stata interamente seguita e, in particolare, non sia stato fatto il versamento di quanto dovuto nei termini, non è possibile regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) pur se in possesso dei requisiti.

Questi i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate contenuti nelle risposte a interpello 371/2022 e 372/2022 presente da due contribuenti il cui primo quinquennio agevolato è terminato il 31 dicembre 2020 e che, pur avendone i requisiti, non avevano rispettato i termini e la procedura contenuta nel provvedimento 60353/2021 al fine di beneficiare per altri 5 anni dell’agevolazione. Possono infatti effettuare l’opzione di prolungare l’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 le persone che:

1 siano state iscritte all’Aire (e quindi siano cittadini italiani);

2 ovvero siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea compresi i cittadini inglesi (si veda la risposta 172/2022) e che al 31 dicembre 2019 beneficiavano già del regime fiscale agevolato.

In presenza dei presupposti, la norma prevede un costo diverso per prorogare l’agevolazione che varia dal 10% al 5% dell’intero reddito prodotto nell’ultimo anno di fruizione dell’agevolazione nonché una specifica procedura. Perché sia riconosciuta l’opzione occorre che il versamento di quanto dovuto venga effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Solo nei confronti di coloro il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 (vale a dire chi ha acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2016), il versamento di quanto dovuto doveva avvenire entro il 30 agosto 2021.

Con la risposta 371/202 invece l’Agenzia, basandosi sul fatto che l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro un termine specificatamente previsto, ritiene che il mancato adempimento ne precluda l’applicazione e che non sia ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Nello stesso senso la risposta a interpello 372/2022, con la quale l’Agenzia sostiene che la mancata indicazione di un termine finale nel Dl 34/2019 (atto avente forza di legge) viene superata dal fatto che lo stesso decreto legge prevede che l’estensione è subordinata all’esercizio dell’opzione, previo versamento degli importi dovuti nei termini che, poi, sono stati indicati dal provvedimento 60353 (atto di natura amministrativa).

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