Agevolazioni

Forfettari, per le e-fatture in ritardo scattano le sanzioni

Dal 1° ottobre anche per i professionisti forfettari (o nei minimi) fine della moratoria: emissione entro 12 giorni del documento contabile

di Alessandra Caputo

Dal 1° ottobre anche ai forfettari restano 12 giorni per emettere la fattura elettronica. Finisce in quella data il periodo di “moratoria” che concedeva più tempo per effettuare l’operazione. Allo stesso tempo le operazioni effettuate nel mese di agosto andranno emesse entro il 30 settembre.

Con il Dl 36/2022 (articolo 18) da luglio anche i contribuenti forfettari (e i minimi) che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro sono soggetti alla e-fattura.

Il conteggio

Come previsto dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Fa eccezione il caso delle fatture “differite” che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quelle di effettuazione dell’operazione.

Per le prestazioni di servizi il momento di «effettuazione della prestazione» e dunque della decorrenza dei 12 giorni coincide con il pagamento del corrispettivo.

Ma se prima del verificarsi di questo evento è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. L’obbligo di emettere la fattura scatta quindi prima dell’effettuazione dell’operazione.

La moratoria

Tenuto conto delle possibili difficoltà per i contribuenti forfettari o nei minimi per il nuovo adempimento, il legislatore ha previsto la non applicazione delle sanzioni con riferimento al terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quindi per evitare sanzioni:

le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto;

le fatture per operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022;

le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022;

per le operazioni effettuate dal 1° ottobre non è più prevista moratoria; le sanzioni scattano quindi se la fattura è emessa oltre il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni

La sanzione amministrativa che si applica nel caso di mancata emissione delle fatture nei termini prima indicati è compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Quando la violazione non rileva per la determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997). Salvo che la violazione sia rilevata dall’amministrazione finanziaria, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso che consente di ridurre la sanzione in funzione del tempo con cui la violazione viene sanata.

Il bollo

Sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47, va assolta l’imposta di bollo, pari a due euro. Se la fattura è elettronica anche l’imposta va assolta con modalità elettroniche, inserendo l’importo nel file da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Di recente, l’agenzia delle Entrate ha preso posizione sul tema dell’imposta di bollo addebitata dai contribuenti forfettari ai propri clienti chiarendo che, in questo caso, l’importo concorre a formare il reddito imponibile e va assoggettato ad imposta sostitutiva. Il chiarimento, che ha suscitato qualche perplessità considerato che il bollo è di fatto una imposta, è stato reso con la risposta ad interpello n. 428/2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©