Contenzioso

Nella Pa tempo pieno anche senza il consenso del lavoratore

di Giampiero Falasca

È legittima la norma italiana che consente alle pubbliche amministrazioni di trasformare il contratto da part time a tempo pieno anche senza il consenso del dipendente: questo il principio, per nulla scontato, affermata dalla Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C 221/13, depositata ieri.

Una funzionaria del ministero della Giustizia, titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale, si è vista trasformare il regime d'orario a tempo pieno – e senza il proprio consenso – dopo l'approvazione della legge 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro), che all'articolo 16 ha ammesso la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cambiare unilateralmente il regime di orario dei dipendenti in part time. La dipendente si è opposta, sostenendo che la normativa italiana andrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 97/81, la quale sancirebbe un principio secondo cui il lavoratore non può vedere trasformato il suo contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno contro la propria volontà.

Il Tribunale ordinario di Trento, ritenendo fondata la questione, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se la direttiva comunitaria vieti alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità – per il datore di lavoro – di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.

La Corte di giustizia, con la sentenza depositata ieri, ha escluso che sussista questo tipo di divieto nel diritto comunitario, partendo dall'assunto che la direttiva 97/81 persegue la finalità di promuovere il lavoro a tempo parziale e di eliminare le discriminazioni tra i lavoratori, lasciando liberi gli Stati membri di scegliere la forma e i mezzi con cui conseguire questi risultati.

La Corte ricorda che l'accordo quadro il quale ha dato vita alla direttiva rimette agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione dei principi generali concordati a livello comunitario; uno di questi principi – la clausola 5, punto 2 – stabilisce che il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non può costituire motivo valido per il licenziamento (pur essendo possibile procedere al recesso, se esistono altre ragioni quale, ad esempio, la necessità di funzionamento dell'azienda).

La Corte di giustizia ritiene che, sulla base di questa clausola, non esiste alcun obbligo per gli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno. La regola è volta unicamente ad escludere che l'opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. Sulla base di questa normativa, quindi, uno Stato membro può legittimamente consentire al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore.

La sentenza, quindi, lascia ampia libertà agli Stati membri di decidere come regolare la trasformazione; in questo senso, non sembra esserci alcun impatto sulla normativa esistente (fatta salva la conferma della legittimità del collegato lavoro per il pubblico impiego) in quanto ogni Paese è libero di richiedere oppure no il consenso.

La sentenza della Corte di giustizia europea

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