Contenzioso

Interinali, chi paga per l'infortunio

di Giampiero Falasca

La responsabilità del personale direttivo di un'agenzia per il lavoro, in caso di infortunio del lavoratore somministrato, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto non solo del nesso di causalità tra l'eventuale omissione delle norme antinfortunistiche e l'evento, ma anche del ruolo effettivamente svolto da tali soggetti rispetto alla violazione delle regole di sicurezza.

Con questo principio, la Corte di cassazione (sentenza 42309 depositata il 10 ottobre 2014) ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d'appello di Milano, che aveva condannato i responsabili di un'agenzia per il lavoro e quelli dell'impresa utilizzatrice per l'infortunio occorso a un lavoratore somministrato. La dinamica di questo infortunio era pacifica: un lavoratore si trovava all'interno di un centro commerciale, dove ritirava e caricava su un furgone alcune attrezzature per conto dell'impresa utilizzatrice. Il dipendente saliva sul parapetto situato ai margini del locale in cui stava lavorando (posto al secondo piano del centro commerciale) per comunicare con un collega situato al piano terra, ma perdeva l'equilibrio e cadeva al piano inferiore.

Il giudice di primo grado aveva assolto sia i responsabili dell'agenzia per il lavoro, sia quelli dell'impresa utilizzatrice, sostenendo che il comportamento del lavoratore era stato talmente imprudente e imprevedibile da escludere che eventuali violazioni da parte degli imputati (nello specifico, era contestata la mancata consegna delle scarpe antinfortunistiche, e il mancato rispetto del riposo minimo giornaliero) avrebbero inciso in maniera determinante sull'evento.

Questa decisione veniva ribaltata dalla Corte d'appello di Milano che, pur escludendo la rilevanza penale delle condotte, considerava responsabili agli effetti civili gli impuati. La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, riforma in parte la decisione di secondo grado. Secondo i giudici di legittimità, la pronuncia della Corte territoriale risulta carente nella parte in cui considera responsabili dell'infortunio i procuratori dell'agenzia per il lavoro, senza verificare se questi avessero effettiva conoscenza - o comunque potenziale conoscibilità - dell'orario di lavoro del dipendente infortunatosi. Altrettanto carente, secondo la Suprema Corte, sarebbe la decisione nella parte in cui sono stati considerati responsabili i procuratori dell'Agenzia per il lavoro senza aver preventivamente verificato in che modo le parti del contratto commerciale di somministrazione di personale (quindi, l'agenzia stessa e l'impresa utilizzatrice) avevano regolato gli obblighi prevenzionistici.

La Corte, quindi, annulla la parte della sentenza che condanna questi soggetti e rinvia alla Corte d'appello la controversia, chiedendo di riesaminare la loro posizione; i giudici, secondo la sentenza, dovranno tenere conto della norma, contenuta nella legge Biagi, che consente di trasferire all'utilizzatore tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (fatti salvi alcuni obblighi informativi di carattere generale), e del principio generale che, ai sensi dell'art. 2087, pone in capo al datore di lavoro l'onere di adottare tutte le misure necessaire a tutelare l'integrità del lavoratore.

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