Contenzioso

Infortunio in itinere, quando pesano i rischi della condotta extralavorativa

di Luigi Caiazza

La sentenza della Corte di cassazione in merito all'infortunio in itinere ripercorre sostanzialmente il contenuto della circolare dell'Inail n. 52 del 28 ottobre 2013, la quale, a sua volta, proprio in merito all'argomento aveva fornito gli opportuni chiarimenti dopo le novità introdotte dall'articolo 12 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000.

Con la richiamata circolare l'Istituto assicuratore, dopo essersi soffermato sul significato della sussistenza della “occasione di lavoro” perché l'evento possa classificarsi come infortunio sul lavoro oggetto di tutela, ha spostato la propria attenzione sulla tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa, “necessitate” dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.

Fatte tali premesse, l'Istituto ha ritenuto che per quanto riguarda, più nello specifico, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 del citato Dlsg e a quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità - alla quale ha pienamente aderito la più recente sentenza di ieri - occorre che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. Pertanto, per gli eventi che si verifichino durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro la tutela assicurativa opera nei limiti in cui l'assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Più nello specifico, per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo lavoro e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato quando sia necessario, condizione quest'ultima che evidentemente il lavoratore, in base alla sentenza di ieri, non è riuscito a dimostrare.

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