Contenzioso

Lavoro irregolare e favor rei

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

L'applicabilità del principio del favor rei, previsto in materia di sanzioni per il lavoro irregolare dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. 472/1997, è stata ribadita dal punto 4 di AE, circ. 56/2008, a seguito dell'espresso rinvio al citato D.Lgs. 472/1997 operato dall'art. 36-bis D.L. 223/2006 (conv. in L. 248/2006), nonché dalla concorde Cass. 9.4.2008, n. 9217; la Cassazione non ha tuttavia escluso l'onere della prova della legittima applicabilità del principio in capo alla parte istante (Cass. 10.12.2007, n. 25734).


In materia, per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole al trasgressore, si applicano i criteri del diritto penale adattati alla specificità della materia tributaria (Min. Finanze, circ. 10.7.1998 n. 180), anche secondo i criteri specifici enucleati dalla Cass. 25.1.2005, n. 1994, ma senza la possibilità di combinare un mixtum compositum di disposizioni più favorevoli delle due leggi, perché ciò porterebbe alla inammissibile creazione di una terza legge.


In altre parole, occorre confrontare, complessivamente e in concreto, la sanzione applicabile in base alle disposizioni normative attualmente in vigore con quella vigente all'epoca della violazione, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio, e tra le due sanzioni deve essere irrogata quella che risulta più favorevole al trasgressore.


Lavoro irregolare e favor rei ante 12.8.2006 (AE, circ. 56/2008, punto 4)
Per i periodi di lavoro irregolare compiuti ed accertati prima del 12.8.2006, dunque, occorre tener conto dell'esistenza di un meccanismo presuntivo per l'individuazione del periodo di lavoro irregolare ma, qualora il datore di lavoro abbia congruamente provato che il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore a quella individuata in base al testo previgente dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, tale periodo funge da parametro ai fini della commisurazione della sanzione.


Lavoro irregolare e favor rei post 12.8.2006 (AE, circ. 56/2008, punto 4)
Per i periodi di lavoro irregolare commessi ed accertati dopo il 12.8.2006 (soggetti al regime della c.d. maxisanzione), in sede di quantificazione delle giornate lavorative a cui applicare la maggiorazione di 150 euro, occorre invece tener conto delle risultanze probatorie acquisite, in assenza di un meccanismo presuntivo di individuazione del periodo di lavoro irregolare.


Qualora la sanzione sia stata irrogata, ma il provvedimento non sia ancora divenuto definitivo, la misura della sanzione va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza, mentre, in caso di definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione, la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole rimane dovuta (AE, circ. 56/2008, punto).


L'annosa questione è stata da ultimo definitivamente risolta con l'art. 4 L. 4.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), a seguito del quale la competenza ad irrogare le sanzioni per lavoro nero per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006 ma constatate dopo tale data viene attribuita all'Agenzia delle Entrate.


Pertanto per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006, ossia la cui condotta illecita sia cessata spontaneamente o a seguito di intervento ispettivo antecedentemente a tale data, per le quali non sia stata già irrogata la relativa sanzione, la competenza ad irrogare il provvedimento rimane in capo all'Agenzia delle Entrate.


Diversamente con riferimento alle condotte illecite cessate anteriormente al 24 novembre 2010 (entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro), iniziate anche prima del 12 agosto 2006 (entrata in vigore del D.L. n. 223/2006), anche se accertate successivamente dagli organi di vigilanza, risulta competente ad adottare la maxisanzione soltanto la Direzione Territoriale del Lavoro competente; ove l'illecito sia cominciato prima del 12 agosto 2006 o prima del 24 novembre 2010, ma sia proseguito oltre tale ultima data, la competenza alla irrogazione della maxisanzione, secondo i nuovi parametri normativi e sanzionatori, spetta a tutti gli organismi di vigilanza sopra menzionati (Min. lav., circ. 12.11.2010, n. 38).

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