Contenzioso

Holding e gestione dei rapporti di lavoro delle società controllate

di Enrico De Luca e Giulia Ambrosino

Esprimendo il proprio sindacato su una decisione della Corte d'Appello di Messina, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2014, n. 23995, è tornata a pronunciarsi in merito sia alle condizioni che devono sussistere per ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro sia ai requisiti che determinano l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro.

In particolare, la Corte d'Appello condannava il datore di lavoro al pagamento di un importo a titolo di lavoro straordinario, rettificando, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, soltanto il conteggio di cui alla sentenza di primo grado. La Corte territoriale addiveniva a tale conclusione ritenendo esclusi:

1) la sussistenza, ai fini della prescrizione in corso di rapporto, della natura reale dello stesso in assenza di prova dei requisiti da cui dedurre la simulazione o la preordinazione in frode alla legge di un'unica attività tra le imprese appartenenti al gruppo;

2) la prova di un accordo per la forfettizzazione dello straordinario;

3) una connessione tra l'attribuzione di un superminimo o di un benefit e la rinuncia del lavoratore ad una maggiore retribuzione per il lavoro straordinario.

Avverso detta pronuncia di secondo grado la datrice di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso. La Suprema Corte, dichiarando non meritevoli di accoglimento tutti i motivi di doglianza, ha confermato integralmente la sentenza di appello rigettando così, in via definitiva, il ricorso.


Motivazioni della sentenza
Tra le ragioni di ricorso proposte alla Corte di Cassazione, la Società lamentava, in particolare, che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui la società capogruppo vada oltre il proprio ruolo di direzione e coordinamento delle società controllate, la medesima assume la qualità di datore di lavoro dei dipendenti di queste ultime. Nel dichiarare infondata detta doglianza per assenza di prova del coinvolgimento attivo della capogruppo sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle controllate, la S.C. ha ribadito che ai fini dell'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, a fronte di una pluralità di soggetti giuridici, è necessario che vi sia una simulazione o una predeterminazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò deve essere accertato adeguatamente, mediante l'esame dell'attività di ciascuna delle imprese. In particolare, tale esame deve rilevare l'esistenza dei seguenti requisiti:

1) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

2) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;

3) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

4) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (ex multis: Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 15 maggio 2006, n. 11107; Cass. 6 aprile 2004, n. 6707).

La S.C. ha poi confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei prestatori di lavoro delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttiva nel quale l'attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione (Cass. 29 novembre 2011, n. 25270).

La S.C. ha inoltre precisato che “tale coinvolgimento attivo, integrante requisito di assunzione dalla holding, eccedente la propria funzione di direzione e coordinamento generale, per l'assunzione della qualità di datrice di lavoro esiga una prova rigorosa”.

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